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Sez. 3, Sentenza n. 9795 del 22/06/1987 Ud. (dep. 07/09/1987) Rv. 176642 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - CONCESSIONE IN SANATORIA - RILASCIATA PER OPERE ABUSIVE ULTIMATE DOPO L'1 OTTOBRE 1983 E PURE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE SUL CONDONO EDILIZIO - ESTINZIONE DEI REATI CONTRAVVENZIONALI - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176642-01

EDILIZIA - IN GENERE - CONCESSIONE IN SANATORIA - RILASCIATA PER OPERE ABUSIVE ULTIMATE DOPO L'1 OTTOBRE 1983 E PURE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE SUL CONDONO EDILIZIO - ESTINZIONE DEI REATI CONTRAVVENZIONALI - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*

Nel caso in cui le opere abusive siano state ultimate dopo l'1 ottobre 1983 e pure dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il rilascio di concessione in sanatoria da parte del sindaco estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti - né rileva, in contrario, che alcune delle condizioni prescritte dall'art. 13 stessa legge non siano state rispettate da parte dell'autorità concedente, poiché il successivo articolo 22 non presenta come elemento normativo la legittimità pure di siffatta concessione e, pertanto, il giudice penale non può conoscerne, salvo il caso di collusione tra amministratori e soggetti interessati. (V mass n 173872).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)