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Sez. 3, Sentenza n. 20334 del 15/10/2004 (Rv. 577726 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Perfezionamento della notifica per il richiedente - Al momento del compimento di tutte le formalità - Esclusione - Al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577726-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Il combinato disposto degli artt. 139 e 148 cod. proc. civ., in base alla interpretazione costituzionalmente orientata di essi (che emerge anche dalla sentenza della Corte cost. n. 28 del 2004) va letto nel senso che le notificazioni si perfezionano, per il notificante, non dalla data di completamento delle formalità poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate con idonea relata, ma nel momento antecedente della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)