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Sez. L, Sentenza n. 12782 del 09/07/2004 (Rv. 574432 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Perfezionamento della notifica per il richiedente al momento dell'affidamento all'ufficiale giudiziario - Onere della parte di provare mediante certificazione dell'ufficiale giudiziario la consegna in data anteriore a quella di effettuazione della notifica - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574432-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

Ai fini della tempestività dell'impugnazione, il principio per cui la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, sicché il termine per l'impugnazione deve ritenersi rispettato se tale consegna avvenga tempestivamente (sent. Corte cost. n. 28 del 2004), postula che la parte provi - mediante idonea certificazione dell'ufficiale giudiziario - l'eventuale consegna in data anteriore a quella di effettuazione della notifica, dovendosi altrimenti presumere la coincidenza fra le due date.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)