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Sez. L, Sentenza n. 6906 del 08/04/2004 (Rv. 571959 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Giudizio di Cassazione - Tempestività del ricorso - Sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 - Perfezionamento della notifica per il notificante - Dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
Stato
decisa il 2004-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571959-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 " nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario", deve ritenersi già operante nel diritto positivo, senza bisogno di un nuovo intervento da parte del giudice delle leggi, un principio generale secondo il quale - qualunque sia la modalità di trasmissione - la notifica di un atto processuale, almeno quando essa debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, per il notificante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario nel relativo procedimento vincolato, senza quindi che possa influire negativamente per la parte il mancato perfezionamento della medesima notifica, ove non a lei imputabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)