Sez. 1, Sentenza n. 12187 del 01/12/1997 (Rv. 510606 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IMPRESCRITTIBILITÀ | Applicabilità anche ai figli nati o concepiti prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia del 1975 - Fondamento.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IMPRESCRITTIBILITÀ
L'imprescrittibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale disposta con l'art. 270 cod. civ. (nuovo testo) si applica anche ai figli nati o concepiti prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (art. 232 legge 19 maggio 1975 n. 151) i quali, pertanto, possono farla valere anche se siano incorsi in decadenze previste dalla precedente normativa. Tale disciplina manifestamente non contrasta con gli artt. 24 e 30 Cost. posto che il lungo tempo decorso dalla procreazione può determinare non l'impedimento, ma soltanto mere difficoltà pratiche nell'esercizio del diritto di difesa (peraltro comuni a tutte le ipotesi di reperimento di mezzi probatori riferiti a fati lontani nel tempo), mentre, per quanto riguarda il secondo profilo (preteso contrasto con l'art. 30 comma terzo Cost.), trattasi di scelta del legislatore rivolta ad assicurare identica protezione giuridica a tutti i figli nati fuori del matrimonio, in applicazione ai principi costituzionali sull'uguaglianza in genere e sulla massima tutela della filiazione naturale compatibilmente con i diritti della famiglia legittima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 270, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 232
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)