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Sez. 1, Sentenza n. 501 del 18/01/1997 (Rv. 501838 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IMPRESCRITTIBILITÀ | Disciplina ex. quarto comma dell'art. 30 Cost. - Funzione - Contrasto tra detta imprescrittibilità e quest'ultima disciplina - Insussistenza.
Stato
decisa il 1997-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501838-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IMPRESCRITTIBILITÀ

Il principio dell'imprescrittibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, di cui all'art. 270 primo comma cod. civ. (nuovo testo), manifestamente non implica un contrasto con il quarto comma dell'art. 30 della Costituzione, il quale, nel disporre che la legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità, mira a garantire la massima stabilità della famiglia legittima, ma non impone alla discrezionalità politica del legislatore, oltre che cautele e strumenti, anche la fissazione di limiti temporali alla menzionata azione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 30, Cod. Proc. Civ. art. 270

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)