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Sez. 3, Sentenza n. 1585 del 01/06/1974 (Rv. 369759 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369759-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'ultima parte del secondo comma dell'art 345 cod proc civ, limitandosi a richiamare l'art 92 dello stesso codice, non deroga al normale criterio della soccombenza; onde rientra sempre nei criteri discrezionali del giudice di merito apprezzare se i motivi eventualmente concorrenti giustifichino in tutto o in parte la compensazione delle spese fra le parti. (V 2324'72, mass n 359689).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)