Sez. 3, Sentenza n. 1585 del 01/06/1974 (Rv. 369759 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'ultima parte del secondo comma dell'art 345 cod proc civ, limitandosi a richiamare l'art 92 dello stesso codice, non deroga al normale criterio della soccombenza; onde rientra sempre nei criteri discrezionali del giudice di merito apprezzare se i motivi eventualmente concorrenti giustifichino in tutto o in parte la compensazione delle spese fra le parti. (V 2324'72, mass n 359689).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)