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Sez. L, Sentenza n. 3853 del 17/11/1975 (Rv. 378094 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378094-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'ultima parte del secondo comma dell'art 345 cod proc civ, limitandosi a richiamare l'art 92 dello stesso codice, non deroga al normale criterio della soccombenza, onde rientra sempre nei poteri discrezionali del giudice del merito, non sindacabili in Sede di legittimita, apprezzare l'esistenza di eventuali motivi che consiglino una compensazione, totale o parziale, delle spese del giudizio. (V 1585/74, mass n 369759).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)