Sez. 3, Sentenza n. 2324 del 11/07/1972 (Rv. 359689 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - PRODUZIONE IN APPELLO DI DOCUMENTI PRODUCIBILI IN PRIMO GRADO - DEROGABILITA AL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - PRODUZIONE IN APPELLO DI DOCUMENTI PRODUCIBILI IN PRIMO GRADO - DEROGABILITA AL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - ESCLUSIONE.*
Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'entita della soccombenza e dell'eventuale concorrenza di giusti motivi per una parziale compensazione di spese tra le parti, a norma dell'art 92 cod proc civ. tale regola non viene meno nel caso di produzione in appello di documenti che potevano essere esibiti in primo grado, poiche l'art 345 cod proc civ non impone al giudice di merito di derogare in tale ipotesi al normale criterio della soccombenza, limitandosi a richiamare l'art 92 dello stesso codice. (Conf 13'71 mass n 349310).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)