Sez. 3, Sentenza n. 16896 del 20/07/2010 (Rv. 614387 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Casalinga - Riduzione della capacità di lavoro domestico - Danno patrimoniale risarcibile - Prova della cessazione di tale attività o dell'assunzione di una collaboratrice domestica - Necessità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Colui che, in conseguenza di una lesione della salute, vede ridursi la propria capacità di lavoro domestico, patisce un danno patrimoniale futuro risarcibile, per la liquidazione del quale non è necessaria né la prova che, dopo la guarigione, l'attività domestica si sia ridotta o sia cessata (essendo invece sufficiente anche solo la prova che la vittima sarà costretta ad una maggiore usura o ad una anticipata cessazione da tale attività), né la prova che la vittima sia dovuta ricorrere all'ausilio di un collaboratore domestico (giacché, diversamente, il risarcimento non potrebbe essere liquidato proprio a coloro che, per insufficienza di risorse economiche, non abbiano potuto affrontare tale spesa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)