Sez. 3, Sentenza n. 26080 del 30/11/2005 (Rv. 585880 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Lavoro domestico - Casalinga - Esercizio contemporaneo di altra attività - Danno patrimoniale riconducibile all'attività di casalinga - Configurabilità - Condizioni - Compatibilità tra le due attività - Prova - Necessità - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
In tema di liquidazione del danno conseguente ad invalidità personale, anche la casalinga, svolgendo un'attività suscettibile di valutazione economica, ove subisca una riduzione della propria capacità lavorativa, ha diritto alla liquidazione del relativo danno patrimoniale e ciò anche qualora contemporaneamente eserciti un'attività lavorativa o similare. In quest'ultimo caso è però necessario che fornisca la prova sia della compatibilità del contestuale esercizio di quest'altra attività con quella di casalinga, sia dell'effettivo espletamento di quest'ultima, la quale non si esaurisce nel compimento delle sole faccende domestiche, ma si concreta nel coordinamento "lato sensu" dell'intera vita familiare (sulla base di tali principi la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la compatibilità dell'attività di casalinga con quella di studentessa delle scuole medie superiori, dato il carattere assorbente sul piano fisico-psichico di quest'ultima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)