Sez. 3 - , Sentenza n. 19031 del 06/07/2021 (Rv. 661745 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Fondo di garanzia per le vittima della strada - risarcimento ex art. 283 d.lgs. n. 209 del 2005 - Retroattività - Esclusione - Sinistri anteriori alla sua entrata in vigore - Legittimazione passiva dell'assicurazione r.c.a. del veicolo investitore - Sussistenza - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE
L'art. 283 del d.lgs. n. 209 del 2005, che individua i casi in cui il Fondo di garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, non si applica ai sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che la legittimazione passiva per le azioni risarcitorie correlate a tali sinistri spetta non all'impresa designata ai sensi dell'art. 286 del d.lgs. citato ma alla compagnia assicuratrice per la r.c.a. della vettura che ha provocato l'incidente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, in una vicenda nella quale un pedone era stato investito da una macchina rubata, aveva ritenuto sussistere la legittimazione passiva della menzionata impresa designata in luogo di quella dell'assicurazione del veicolo investitore perché la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado era avvenuta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 209 del 2005, nonostante l'incidente risalisse a data anteriore).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 286
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)