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Sez. L, Sentenza n. 19703 del 03/10/2016 (Rv. 641363 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Procedura conciliativa ex art. 1, comma 40, della l. n. 92 del 2012 - Settore edile - Applicabilità - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641363-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel settore edile, la procedura conciliativa prevista dall'art. 1, comma 40, della l. n. 92 del 2012 non trova applicazione nell'ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per completamento delle attività e chiusura del cantiere, di cui all'art. 2, comma 34, lett. b), della stessa legge, in quanto tale disposizione è richiamata tra le esclusioni dal comma 6 dell'art. 7 della l. n. 604 del 1966, nel testo sostituito dall'art. 7, comma 4, del d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif., dalla l. n. 99 del 2013.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7 com. 6, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 40 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 34 n. 2 PENDENTE, Legge 09/08/2013 num. 99 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 7 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)