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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2817 del 31/01/2019 (Rv. 652463 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Mancanza della videoregistrazione - Obbligo di disporre lo svolgimento dell'udienza - Sussistenza - Obbligo di consentire al richiedente di sostenere il colloquio personale dinanzi al giudice - Insussistenza.
Stato
decisa il 2019-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652463-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all'autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare, pena la violazione del contraddittorio, l'udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, senza che sorga tuttavia l'automatica necessità di dare corso all'audizione il cui obbligo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis, Direttive del Consiglio CEE 26/07/2013 num. 32 art. 12, Direttive del Consiglio CEE 26/07/2013 num. 32 art. 14, Direttive del Consiglio CEE 26/07/2013 num. 32 art. 31, Direttive del Consiglio CEE 26/07/2013 num. 32 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)