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Sez. 1 - , Sentenza n. 17717 del 05/07/2018 (Rv. 649521 - 05)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Controversie in tema di protezione internazionale - Ricorso avverso la decisione della commissione territoriale - Indisponibilità della videoregistrazione del colloquio - Fissazione dell’udienza - Omissione - Conseguenze - Nullità del decreto che decide sul ricorso.
Stato
decisa il 2018-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649521-05

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all'autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l'udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, dei commi 10 ed 11 dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l'udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 11, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 6 com. 1 lett. G, Legge 13/03/2017 num. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)