Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 15 ottobre 1980, causa 4/79
Epigrafe
Nel procedimento 4/79,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal administratif di Châlons-sur-Marne, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Société coopérative «Providence agricole de la Champagne»
e
Office national interprofessionnel des céréales (ONIC),
domanda vertente sulla validità del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2744, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (GU n. L 281, pag. 65) e dei regolamenti della Commissione 30 luglio 1976, n. 1910 (GU n. L 208, pag. 1) e 8 ottobre 1976, n. 2466 (GU n. L 280, pag. 1), che modificano gli importi compensativi monetari,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; P. Pescatore e T. Koopmans, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, giudici;
avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere : A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Le sentenze di rinvio e le osservazioni scritte presentate, a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, possono riassumersi come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
La Société cooperative «Providence agricole de la Champagne», attrice nella causa principale, adiva, il 27 aprile 1978, il Tribunal administratif di Châlons-sur-Marne, chiedendo la condanna dell'Office national interprofessionnel des céréales (in prosieguo: ONIC), convenuto nella causa principale, a restituire all'attrice la somma di 20863,57 FF, corrispondente all'ammontare degli importi compensativi monetari indebitamente pagati per esportazioni di semole e semolini di granturco fra il 10 agosto 1976 e il 28 luglio 1977.
punto 2
Gli importi compensativi dei quali l'attrice chiede la restituzione trovano la loro origine nei regolamenti della Commissione 30 luglio 1976, n. 1910, 8 ottobre 1976, n. 2466, e, pare, n. 938/77 (GU n. 110, pag. 6), a ciascuno dei quali è annesso un allegato I, dove — alla sottovoce 11.02 A V lett. a), della Tariffa doganale comune (semole, semolini di granturco aventi tenore in sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % in peso: 1) destinati all'industria della birra, 2) altri — sono indicati rispettivamente i seguenti importi compensativi monetari da versare o da riscuotere, a seconda dei casi :
regolamento n. 1910/76: FF/1000 kg 71,67 (cioè 39,82 x 1,80);
regolamento n. 2466/76: FF/1000 kg 143,35 (cioè 79,64 x 1,80);
regolamento n. 938/77: FF/1000 kg 199,09 (cioè 110,61 x 1,80).
Questi valori sono ottenuti mediante applicazione del coefficiente 1,80 al valore degli importi compensativi monetari per il granturco (sottovoce 10.05 B) indicati nell'allegato I di ciascun regolamento.
punto 3
Questo coefficiente è stato applicato in attuazione del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (GU n. L 106, pag. 1), relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri. Questo regolamento, che, all'art. 1, istituisce importi compensativi monetari (da riscuotersi o da concedersi a seconda dei casi) non solamente per i prodotti agricoli (a) per i quali sono previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, ma altresì per i prodotti agricoli il cui prezzo dipende da quello dei prodotti di cui alla lettera (a), stabilisce, all'art. 2, n. 2, che, per questa seconda categoria di prodotti, gli importi compensativi monetari «sono pari all'incidenza, sui prezzi del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo di compensazione ai prezzi del prodotto previsto al paragrafo 1, da cui dipendono». La Commissione ha espresso questa incidenza con il coefficiente 1,80.
punto 4
Questo coefficiente 1,80 è stato ricalcato dalla Commissione sull'identico coefficiente, stabilito inderogabilmente dall'allegato I del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2744, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (GU n. L 281, pag. 65), il quale si applica ai fini del calcolo dei prelievi riscossi sull'importazione nella Comunità dai paesi terzi delle semole e semolini di granturco. La scelta di questo coefficiente è stata ispirata in ambo i casi dalla constatazione che, per la produzione di una tonnellata di semola di granturco, occorrono t 1,8 di granturco.
Stabilendo, ai fini del calcolo dei prelievi, questo coefficiente 1,80 per la trasformazione del granturco in semole e semolini, il regolamento n. 2744/75 dà attuazione al regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 281, pag. 1), col quale sono stati istituiti prelievi all'importazione non solamente per i prodotti agricoli di base, bensì anche per taluni prodotti trasformati derivati dai prodotti agricoli di base, ed il quale stabilisce, all'art. 14, che il prelievo sui prodotti trasformati è composto di un elemento fisso e di un elemento mobile «corrispondente, per i prodotti trasformati fabbricati con i prodotti di base indicati nell'art. 1, lettera a), all'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi fissati per tali prodotti di base».
punto 5
II regolamento del Consiglio n. 2744/75 ha espresso con il coefficiente 1,80 l'incidenza del prelievo sul prezzo delle semole e semolini di granturco. La Commissione ha poi deliberatamente adottato lo stesso coefficiente ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari per le semole e i semolini di granturco in base agli importi compensativi monetari riscossi all'atto dell'esportazione dalla Francia del granturco stesso.
punto 6
La causa principale verte sull'idoneità del coefficiente 1,80 ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari riscossi sulle esportazioni dalla Francia di semole e semolini di granturco. Secondo l'attrice nella causa principale, questo coefficiente sopravvaluta l'incidenza sul prezzo delle semole e semolini di granturco dell'importo compensativo monetario applicato al granturco, sicché l'importo compensativo così calcolato controbilancia troppo energicamente le conseguenze della svalutazione del franco francese rispetto al franco verde. Ciò costituirebbe una violazione sia del principio ispiratore della disciplina in materia, che, nella formulazione del punto sesto del preambolo del regolamento n. 974/71, suona: «gli importi da instaurare devono essere limitati agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base», sia dell'art. 40, n. 3, 2° comma, del Trattato, in quanto darebbe luogo ad una discriminazione fra gli operatori economici dei vari Stati membri.
punto 7
Ritenendo che la controversia mettesse in causa la validità del regolamento del Consiglio n. 2744/75 (Prelievi) e dei regolamenti della Commissione n. 1910/76 e n. 2466/76 (Importi compensativi monetari), il Tribunal administratif di Châlons-sur-Marne, con sentenza 12 dicembre 1978, modificata e completata dalla sentenza 2 maggio 1979, sottoponeva in via pregiudiziale alla Corte di giustizia le seguenti questioni:
«1. Se il regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2744, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, sia illegittimo in quanto lede il principio della libera concorrenza e della parità di trattamento fra imprese nell'ambito della Comunità.
2. Se i regolamenti della Commissione 30 luglio 1976, n. 1910, 8 ottobre 1976, n. 2466, e seguenti, nel fissare il tasso degli importi compensativi monetari fatti propri dall'Office national interprofessionnel (ONIC), usando il coefficiente 1,8 contemplato dal regolamento CEE n. 2744/75 per quanto riguarda i prelievi e le restituzioni, abbiano violato il 6° considerando e l'articolo 2, n. 2, del regolamento n. 974/71 del Consiglio, nonché il principio di non discriminazione fra i produttori posto dall'art. 40, n. 3, del Trattato di Roma. Se comunque queste ultime disposizioni imponessero l'obbligo di calcolare l'importo compensativo monetario semola in funzione dell' uguaglianza: t 1,8 di granturco = t 1 di semola + t 0,87 di farinetta + t 0,27 di farina da foraggio + 0,242 di germi + 0,018 di scarto e non secondo l'uguaglianza ICM semola = ICM granturco x 1,80».
punto 8
Le sentenze di rinvio sono state iscritte nel registro della Corte di giustizia il 2 gennaio e il 15 maggio 1979.
Ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte l'attrice nella causa principale, rappresentata dall'aw. Veroone, del foro di Lilla, il Governo della Repubblica francese, rappresentato dal sig. Marc Dandelot, agente in nome del segretario generale del comitato interministeriale per i problemi della cooperazione economica europea, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal sig. B. Schloh, consigliere presso il suo servizio giuridico, in qualità di agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. P. Gilsdorf, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dal sig. J. Delmoly, membro del suo servizio giuridico.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale del procedimento senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › A — Osservazioni dell'attrice nella causa principale (Providence agricole de la Champagne) › Sulla prima questione
paragrafo 1
Ad avviso dell'attrice nella causa principale, il regolamento n. 2744/75, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, non è di per sé in questione, in quanto esso disciplina il calcolo dei prelievi, non già di quello degli importi compensativi monetari. Cionondimeno, esso viene indirettamente in questione, per il fatto che la Commissione ha utilizzato il coefficiente di trasformazione 1,80, che si applica ai prelievi sui prodotti trasformati a base di granturco, ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari sugli stessi prodotti, il che ha dato luogo a discriminazioni fra i produttori dei vari paesi della Comunità.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › A — Osservazioni dell'attrice nella causa principale (Providence agricole de la Champagne) › Sulla seconda questione › Quanto alla violazione del regolamento n. 974/71
paragrafo 1
Secondo il principio ispiratore del regolamento n. 974/71, formulato nel punto sesto del preambolo, gli importi compensativi monetari devono essere limitati a quanto necessario per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base per i quali sono previste misure d'intervento. Questo regolamento, applicando questo criterio alla riscossione ed alla concessione di importi compensativi monetari per i prodotti derivati, stabilisce, all'art 2, n. 2, che, per questi prodotti, gli importi di compensazione sono pari all'incidenza, sui prezzi del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo di compensazione ai prezzi del prodotto da cui dipendono. La giurisprudenza della Corte, insistendo sulla applicazione restrittiva degli importi compensativi monetari (sentenza 24 ottobre 1973 in cause 43/72, Merkur, Race. 1973, pag. 1055) e affermando che non si può imporre agli esportatori di prodotti derivati un onere che non ha alcun nesso con le oscillazioni del corso dei cambi (sentenza 12 novembre 1974 in causa 34/74, Roquette, Race. pag. 1217), conferma ed applica questo principio.
paragrafo 2
La Commissione, invece, adottando il coefficiente 1,80, ha violato questo principio. Moltiplicando semplicemente, per calcolare l'importo compensativo sui prodotti derivati, l'importo compensativo applicato al prodotto di base (il granturco) per il coefficiente tecnico di trasformazione granturco/semole o semolini di granturco, si ripercuote su uno dei prodotti derivati dal granturco l'intero importo compensativo applicato al prodotto di base, ignorando l'esistenza di sottoprodotti gravati anch'essi dagli importi compensativi monetari, con la conseguenza di assoggettare i prodotti derivati dal granturco ad importi compensativi complessivamente superiori a quelli applicati al prodotto di base. Per pro-. durre una tonnellata di semola di granturco occorrono certo t 1,8 di granturco, ma da questo quantitativo di granturco si ottengono del pari t 0,27 di farinetta, t 0,27 di farina da foraggio, t 0,242 di germi e t 0,018 di scarto. Ad avviso dell'attrice, per rispettare il principio di cui al regolamento n. 974/71, gli importi compensativi monetari dovrebbero venire calcolati, per una tonnellata di semole o semolini di granturco, nel modo seguente :
paragrafo 3
ICM semola =
paragrafo 4
ICM granturco X 1,80
paragrafo 5
ICM farinetta X 0,27
ICM farina da foraggio x 0,27
ICM germi x 0,242.
paragrafo 6
Questo sistema di calcolo, pur rispettando i coefficienti corrispondenti al puro fatto tecnico, tiene del pari conto del fatto che, da un certo quantitativo di materia prima, l'industria ottiene vari prodotti e sottoprodotti.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › A — Osservazioni dell'attrice nella causa principale (Providence agricole de la Champagne) › Sulla seconda questione › Quanto alla violazione dell'art. 40, n. 3, del Trattato CEE
paragrafo 1
Il sistema di calcolo adottato dalla Commissione comporta, inoltre, distorsioni della concorrenza fra i produttori dei vari Stati membri, violando così l'art. 40, n. 3, del Trattato CEE. A conforto di questa asserzione, l'attrice nella causa principale ha presentato l'estratto di una perizia eseguita in occasione di una controversia vertente sulla stessa materia della causa principale nel corso della quale sono state sollevate le questioni pregiudiziali sulle quali la Corte è chiamata a pronunziarsi.
paragrafo 2
Modificando a più riprese il coefficiente di cui trattasi, la Commissione ha riconosciuto che il sistema di calcolo controverso nella causa principale provoca distorsioni della concorrenza e discriminazioni fra i produttori dei vari Stati membri. Il coefficiente di trasformazione era stato stabilito in 1,60 per il gritz di granturco, a far data dal 3 ottobre 1977 (regolamento 29 luglio 1977, n. 1771, GU n. L 193, pag. 1) e, successivamente, in 1,50, in attuazione del regolamento 11 aprile 1979, n. 746 (GU n. L 95, pag. 3), per le semole della voce doganale 11.02.
paragrafo 3
L'attrice nella causa principale conclude affermando :
paragrafo 4
«Nel calcolo degli importi compensativi monetari da applicarsi ai prodotti derivati occorre valutare l'incidenza degli importi compensativi monetari per il prodotto di base sull'insieme dei prodotti e sottoprodotti, in modo, in particolare, che l'importo compensativo applicato al principale prodotto derivato tenga conto degli importi compensativi monetari applicati agli altri prodotti:
o detraendo il valore degli importi compensativi sui sottoprodotti dal valore dell'importo compensativo sul principale prodotto derivato,
o applicando a ciascuno dei prodotti derivati un coefficiente corrispondente al rapporto fra il quantitativo complessivo del prodotto di base effettivamente lavorato e quello che si presume sia stato utilizzato».
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › B — Osservazioni del Governo francese
paragrafo 1
Atteso che, quando una questione sottoposta alla Corte è formulata in modo inesatto, la Corte accetta di pronunziarsi, ma attribuendo a tale questione un significato tale da permettere al giudice a quo di applicare utilmente il diritto comunitario nella decisione della causa di cui è investito, il Governo francese ritiene che l'attrice nella causa principale contesti non tanto la presenza, nel regolamento n. 2744/75, del coefficiente di trasformazione, quanto l'applicazione di questo coefficiente, ai sensi del regolamento n. 1910/76, ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari per la semola di granturco. La questione sollevata verte dunque sul se l'applicazione di detto coefficiente ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari per la semola di granturco non costituisca una violazione del principio della libera concorrenza e della parità di trattamento fra le imprese all'interno della Comunità.
paragrafo 2
Condizioni per la validità degli importi compensativi monetari
paragrafo 3
Analizzando innanzitutto le condizioni alle quali la giurisprudenza della Corte subordina la legittimità degli importi compensativi monetari, il Governo francese osserva che risulta in particolare dalla sentenza 20 aprile 1978 (cause riunite 80 e 81/77, Commissionnaires réunis, Race. 1978, pag. 927), che gli importi compensativi monetari non costituiscono un illecito ostacolo agli scambi intracomunitari fintantoché sono ispirati unicamente all'esigenza di correggere gli effetti delle oscillazioni dei tassi di cambio, che, in un sistema di organizzazione dei mercati agricoli basato su prezzi comuni, sarebbero altrimenti atte a provocare perturbazioni negli scambi di tali prodotti. Se, invece, gli importi compensativi vengono fissati ad un livello eccessivo, essi provocano una distorsione degli scambi intracomunitari, non diversamente da una tassa d'effetto equivalente.
paragrafo 4
Nonostante l'ampiezza del potere discrezionale della Commissione in materia di determinazione degli importi compensativi monetari, nella causa principale risulta evidente che il sistema di calcolo adottato ai fini della determinazione degli importi compensativi monetari per la semola di granturco non rispetta il principio della neutralità nei confronti delle correnti commerciali, sancito dalla giurisprudenza della Corte, come confermato da considerazioni relative: 1) all'impiego dei coefficienti per il calcolo degli importi compensativi monetari per i prodotti trasformati; 2) all'incidenza delle restituzioni alla produzione.
paragrafo 5
ad 1) Dall'art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 974/71 si desume che gli importi compensativi monetari per i prodotti trasformati debbono avere come unico fine quello di controbilanciare l'incidenza, sui prezzi dei prodotti in questione, degli importi compensativi monetari gravanti sul prodotto di base dal quale dipendono, e che debbono mantenersi entro questo limite.
Benché l'utilizzazione, ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari sulle semole e semolini di granturco, del coeffidente 1,80, contemplato dal regolamento n. 2744/75 per il calcolo dei prelievi sugli stessi prodotti trasformati sia apparentemente giustificata dal fatto che, secondo questo regolamento, l'elemento mobile del prelievo deve corrispondere all'incidenza dei prelievi stabiliti per i prodotti di base sul costo di produzione dei prodotti trasformati, questa tecnica, applicata agli importi compensativi monetari, produce in realtà la conseguenza che gli importi compensativi monetari sui prodotti trasformati sia molto superiore a quanto necessario a controbilanciare la semplice incidenza — alla quale fa riferimento l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71 — dell'importo compensativo monetario per il prodotto di base sul prezzo del prodotto trasformato. La Commissione, infatti, non ha tenuto conto del fatto che da un prodotto di base possono venire ricavati vari prodotti trasformati e, in particolare, che una tonnellata di granturco permette di produrre t 0,555 di semola, t 0,168 di farina, t 0,149 di crusca e t 0,109 di germi.
Onde rispettare il principio delle neutralità degli importi compensativi monetari sulle correnti commerciali, gli importi compensativi monetari sui vari sottoprodotti dovrebbero essere stabiliti a un livello tale che la loro somma sia pari all'importo compensativo monetario per il prodotto di base. Pertanto, occorre dedurre dall'ICM semola gli importi compensativi monetari degli altri prodotti derivati. La Commissione, d'altronde, col regolamento 29 luglio 1977, n. 1771 (sopra citato), ha provveduto essa stessa a rettificare il proprio sistema di calcolo, riducendo il coefficiente per la semola da 1,80 a 1,60, ma, secondo il Governo francese, questa correzione non è sufficiente per compensare la distorsione provocata dall'imputazione alla sola semola della totalità dell'importo compensativo monetario sul prodotto di base. Il Governo francese sottolinea in particolar modo in vantaggi che il metodo adottato dalla Commissione garantisce ai produttori tedeschi di semola rispetto a quelli francesi, e la grave distorsione della concorrenza che ne deriva.
Quanto osservato sul carattere arbitrario dell'applicazione del coefficiente di trasformazione tratto dal regolamento n. 2744/75 è confermato dal fatto che, in alcuni casi, i coefficienti presi in considerazione dalla Commissione ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari non sono quelli del regolamento n. 2744/75, appunto in quanto essi non esprimono correttamente l'incidenza sui prodotti trasformati degli importi relativi ai prodotti di base:
ad 2) Quanto all'incidenza delle restituzioni alla produzione, il Governo francese ritiene che, nella valutazione della legittimità dell'adozione del coefficiente 1,80, anch'essa vada presa in considerazione al fine di ristabilire la parità delle condizioni della concorrenza fra i produttori dei vari Stati membri della Comunità. Il fatto che le restituzioni alla produzione vengano concesse in «moneta verde» creerebbe una distorsione a favore dei produttori negli Stati membri a moneta «forte», ai danni di quelli degli Stati membri a moneta «debole». Nel caso in cui un produttore operante in uno Stato membro a moneta «forte» si approvvigioni di prodotti di base (granturco) in uno Stato membro a moneta «debole» per trasformare la materia prima nei propri stabilimenti, e quindi li riesporti nel territorio di uno Stato membro a moneta «debole», il sistema attuale per il calcolo degli importi compensativi monetari avrebbe l'effetto di compensare in modo eccessivo la variazione dei tassi di cambio. Attese le attuali parità fra le monete «verdi», la restituzione alla produzione pagata nella moneta verde tedesca ha un valore superiore alla stessa restituzione pagata nella moneta verde francese. Onde porre rimedio a questa disparità fra i costi di approvvigionamento dei produttori di semola tedeschi e francesi, è sufficiente che si adotti come base per gli importi compensativi monetari da riscuotere sui prodotti trasformati o da concedere per questi prodotti non già il prezzo tale e quale della materia prima di base corrispondente, bensì un importo pari a detto prezzo meno la restituzione alla produzione già corrisposta.
paragrafo 6
In conclusione, il Governo francese sostiene che:
paragrafo 7
«1) Il principio della neutralità dei provvedimenti di compensazione delle fluttuazioni monetarie impone che la somma degli importi compensativi monetari sui singoli prodotti trasformati non sia superiore all'importo compensativo monetario da applicarsi sul quantitativo del prodotto di base necessario per ottenere questi prodotti.
Nel caso in cui da un prodotto di base si ricavino vari sottoprodotti, è incompatibile con il diritto comunitario un sistema di calcolo degli importi compensativi monetari per detti prodotti che faccia gravare su uno solo di questi la totalità dell'importo compensativo monetario gravante sul prodotto di base, senza tenere conto dell'incidenza reale di questo importo compensativo monetario, mentre gli altri sottoprodotti sono anch'essi assoggettati ad importi compensativi per essi specificamente previsti.
In particolare, è incompatibile con il diritto comunitario l'utilizzazione del coefficiente 1,80, stabilito dal regolamento n. 2744/75, ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari per la semola di granturco ai sensi del regolamento n. 1910/76.
2) Anche un sistema di calcolo degli importi compensativi monetari per i prodotti trasformati che non tenga conto dell'incidenza delle restituzioni alla produzione corrisposte per i prodotti di base impone agli operatori un onere privo di un nesso diretto con le oscillazioni del corso dei cambi ed è, pertanto, incompatibile col diritto comunitario».
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › C — Osservazioni del Consiglio
paragrafo 1
Il Consiglio non ritiene di doversi pronunziare sulla prima questione, relativa alla validità del regolamento n. 2744/75, in quanto risolvere detta questione non è necessario per permettere al giudice nazionale di decidere sulla causa di cui è investito. Atteso poi che spetta alla Commissione fissare, con appositi regolamenti, gli importi compensativi monetari, il Consiglio rinvia agli argomenti svolti dalla Commissione stessa.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE › D — Osservazioni della Commissione
paragrafo 1
Pur ritenendo che solamente la seconda delle questioni sollevate sia rilevante ai fini della decisione della causa, la Commissione le affronta ambedue unitariamente, valutandole nell'ambito della situazione generale che essa ha dovuto esaminare.
paragrafo 2
Quanto alla violazione del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (Compensazione eccessiva ai danni della semola)
paragrafo 3
All'asserzione dell'attrice nella causa principale, secondo la quale, adottando, ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari per la semola di granturco, il coefficiente 1,80, si è compensata in modo eccessivo, ai danni della semola, l'incidenza sul prezzo del granturco della svalutazione del franco francese rispetto al franco verde, la Commissione replica che è pacifico, dal punto di vista tecnico, che da t 1,80 di granturco si ricava una tonnellata di semola. A suo avviso, non c'è, invece, «unanimità ... a proposito dei sottoprodotti che di fatto si ottengono dalla produzione della semola di granturco». Secondo i dati a disposizione della Commissione, la farina di granturco viene prodotta solamente in Francia ed in Gran Bretagna, ma non in Germania e nel Benelux. D'altronde, i germi non vengono smerciati tali e quali, bensì vengono trasformati in olio, ricavando, come sottoprodotto, la sansa. Per questi due prodotti non vi sono importi compensativi monetari. Inoltre, le possibilità di smercio dei sottoprodotti diversi dalla semola di granturco sono scarse, in quanto questi sono in concorrenza con gli alimenti per animali a base di glutine di granturco e con le rotture di granturco, importate dai paesi terzi in esenzione da importi compensativi monetari.
paragrafo 4
Di fronte a questa situazione poco chiara, la Commissione è stata costretta ad adottare una soluzione tecnica di carattere forfettario, cioè il coefficiente di trasformazione 1,80. Infatti, nel 1976, i dati a disposizione della Commissione non le permettevano di rifiutare i metodi di conversione generalmente accettati all'epoca. In seguito, alla luce di dati più recenti, essa ha però modificato, coi regolamenti 29 luglio 1977, n. 1771, e 11 aprile 1979, n. 746, (sopra citati), il coefficiente di trasformazione per il calcolo degli importi compensativi monetari per le semole di granturco, riducendolo in un primo momento da 1,80 a 1,60 e, in un secondo momento, da 1,60 a 1,50. Queste modifiche sono state decise soprattutto in considerazione del costante incremento delle importazioni in Francia di semola di granturco dalla Germania e dal Benelux.
paragrafo 5
La Commissione è consapevole del fatto che nessun provvedimento forfettario può tener conto integralmente della particolare situazione di ogni singola impresa interessata. Essa ritiene, tuttavia, che il potere discrezionale riconosciutole dalla Corte nell'applicazione del sistema degli importi compensativi monetari, in particolare con la sentenza 24 ottobre 1973 (causa 5/73, Balkan, Race. pag. 1091), comprenda la possibilità di adottare un sistema forfettario.
paragrafo 6
Quanto alla violazione dell'art. 40, n. 3, del Trattato CEE
paragrafo 7
Il mezzo volto a far valere la violazione dell'art. 40, n. 3, del Trattato CEE non è fondato. Infatti, bisogna tener conto del fatto che l'industria francese di trasformazione potrebbe acquistare il granturco di produzione francese, il cui prezzo è inferiore a quello del granturco importato dai paesi terzi. Se fosse fondato il mezzo fatto valere dall'attrice nella causa principale, si sarebbe dovuta constatare, dal 1976, una contrazione delle esportazioni di semola di granturco dalla Francia, cosa che invece non si è verificata.
paragrafo 8
La Commissione conclude chiedendo che la Corte voglia decidere nel senso che l'esame delle, questioni sollevate dal Tribunal administratif di Châlons-sur-Marne non ha permesso di riscontrare elementi atti ad inficiare la validità dei regolamenti della Commissione nn. 1910/76 e 2466/76.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Hanno presentato osservazioni orali all'udienza del 15 gennaio 1980 l'attrice nella causa principale, rappresentata dall'avv. Veroone, del foro di Lilla, il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dal proprio agente sig. M. Favara, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal proprio agente sig. B. Schloh, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio agente J. Delmoly, assistito dal sig. Reifenrath in qualità di esperto.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza dell'11 marzo 1980
SENTENZA › In fatto › IV — Il successivo svolgimento del procedimento
paragrafo 1
Con ordinanza 26 marzo 1980, la Corte, sentito l'avvocato generale, ha disposto la riapertura del procedimento, invitando l'attrice nella causa principale, il Governo italiano, il Governo francese, il Consiglio e la Commissione a completare le proprie osservazioni, rispondendo per iscritto a un certo numero di quesiti. Nelle loro risposte, l'attrice nella causa principale e il Governo francese hanno confermato quanto affermato nelle osservazioni già presentate, mentre la Commissione ha precisato la propria posizione su alcuni punti.
paragrafo 2
Quanto ai criteri a cui sono ispirati i coefficienti di trasformazione per gli altri prodotti derivati dal granturco ottenuti accanto alle semole e ai semolini, la Commissione ricorda che, ai fini del calcolo dei prelievi da applicarsi a questi altri sottoprodotti, i coefficienti di trasformazione sono stati fissati, fin dal principio, non già in base a criteri quantitativi, bensì in funzione del grado di protezione necessario, dal punto di vista economico, alla stabilizzazione dei prezzi di tali prodotti. Tenendo conto dei legami esistenti fra gli importi compensativi monetari e i prelievi, l'auspicata neutralità degli importi compensativi monetari dovrebbe conciliarsi con le esigenze di protezione derivanti dall'esistenza di tale connessione. In altri termini, l'auspicata protezione alle frontiere esterne sarebbe compromessa se i coefficienti di trasformazione utilizzati ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari si discostassero eccessivamente da quelli utilizzati per il calcolo dei prelievi. È, questa, una delle ragioni principali per cui la Commissione ha in un primo tempo ripreso tali e quali, per il calcolo degli importi compensativi monetari da applicarsi ai prodotti trasformati a base di cereali, i coefficienti di trasformazione applicati per il calcolo dei prelievi. Per tener conto, nella misura del possibile, delle critiche espresse a proposito di tale metodo di calcolo, la Commissione ha proceduto, ma con prudenza e gradualità, alla riduzione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo degli importi compensativi monetari. Quanto al principio del limite massimo, vale a dire l'esigenza che il totale degli importi compensativi monetari per l'insieme dei prodotti derivati da un prodotto base non superi il totale degli importi compensativi monetari per tale prodotto base, la Commissione ritiene che, se si vuole adottare un limite massimo, occorre determinare con precisione il prodotto trasformato principale e il relativo coefficiente di trasformazione, nonché la qualità e le categorie dei vari sottoprodotti così ottenuti. Un calcolo del genere è estremamente difficile, in quanto esso dipende dalla qualità della materia prima impiegata, nonché dai vari mercati di vendita per i prodotti trasformati ottenuti. La Commissione ritiene ciononostante di aver tenuto conto, nella misura del possibile, di questa nozione del limite massimo.
paragrafo 3
La Commissione si è dichiarata infine disposta, nel caso in cui la Corte ritenesse sproporzionato l'effetto dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione, a considerare la possibilità di abolire gli importi compensativi monetari per i germi, ritenendo che, sul piano comunitario, il principio del limite massimo sarebbe in tal modo praticamente realizzato.
SENTENZA › In fatto › V — Fase orale
paragrafo 1
L'attrice nella causa principale, rappresentata dall'avv. Veroone, del foro di Lilla, il Governo francese, rappresentato dal proprio agente sig. H. Marty-Gauquie, il Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal proprio agente sig. B. Schloh, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai propri agenti P. Gilsdorf e J. Delmoly, assistiti dal sig. Reifenrath, hanno presentato os- servazioni orali all'udienza del 20 maggio 1980.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato nuove conclusioni all'udienza del 17 giugno 1980.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 12 dicembre 1978, pervenuta in cancelleria il 2 gennaio 1979, modificata e completata con sentenza 2 maggio 1979, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 1979, il Tribunal administratif di Châlons-sur-Marne ha chiesto a questa Corte di pronunziarsi in via pregiudiziale, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, sulla validità del regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2744, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (GU n. L 281, pag. 65), nonché dei regolamenti della Commissione 30 luglio 1976, n. 1910 (GU n. L 208, pag. 1) e 8 ottobre 1976, n. 2466 (GU n. L 280, pag. 1), che modificano gli importi compensativi monetari da riscuotere o da concedere, a seconda dei casi, all'importazione o all'esportazione di taluni prodotti nel settore dei cereali, e dei regolamenti che hanno successivamente modificato tali importi compensativi, nelle condizioni che saranno esaminate qui di seguito.
punto 2
In primo luogo si chiede se il regolamento del Consiglio n. 2744/75 sia illegittimo in quanto lede «il principio della libera concorrenza e della parità di trattamento fra imprese nell'ambito della Comunità». Si chiede poi se i regolamenti della Commissione summenzionati, nel fissare il tasso degli importi compensativi monetari per le semole e per i semolini di granturco, usando il coefficiente 1,8, contemplato dal regolamento del Consiglio n. 2744/75 per quanto riguarda i prelievi e le restituzioni, abbiano violato il regolamento del Consiglio n. 974/71, e in particolare l'art. 2, n. 2, di questo, nonché il principio di non discriminazione fra i produttori posto dall'art. 40, n. 3, del Trattato di Roma.
punto 3
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra l'attrice nella causa principale e l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), ente francese responsabile dell'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali. Allorché, fra il 10 agosto 1976 e il 28 luglio 1977, l'attrice effettuava esportazioni di semole e semolini di granturco, l'ONIC le chiedeva il pagamento degli importi compensativi monetari stabiliti, ai sensi del regolamento del Consiglio n. 974/71, da vari regolamenti della Commissione.
punto 4
Gli importi compensativi monetari a carico degli esportatori francesi per le esportazioni di granturco (sottovoce 10.05 B della Tariffa doganale comune) e di semole e semolini di granturco (sottovoci 11.02 A V, lett. a), sub 1, e 11.02 A V lett. a), sub 2, della TDC) erano stati fissati, per il periodo durante il quale, avevano avuto luogo le esportazioni di cui trattasi, con tre successivi regolamenti della Commissione, negli importi seguenti:
regolamento della Commissione 30 luglio 1976, n. 1910 (GU n. L 208, pag. 1):
granturco 39,82 FF/1000 kg
semole 71,67 FF/1000 kg, vale a dire 39,82 X 1,8
regolamento della Commissione 8 ottobre 1976, n. 2466 (GU n. L 280, pag. 1):
granturco 79,64 FF/1000 kg
semole 143,35 FF/1000 kg vale a dire 79,64 X 1,8
regolamento della Commissione 29 aprile 1977, n. 938 (GU n. L 110, pag. 6):
granturco 110,61 FF/1000 kg
semole 199,09 FF/1000 kg vale a dire 110,61 x 1,8
punto 5
L'importo compensativo monetario per una tonnellata di semola di granturco era stato fissato in una somma pari all'importo compensativo monetario per una tonnellata di granturco moltiplicato per il coefficiente 1,8 in attuazione degli artt. 1 e 2 del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (GU n. L 106, pag. 1) nella stesura in vigore al momento dei fatti.
Ai sensi dell'art. 1, n. 2, di tale regolamento, sono fissati importi compensativi qualora ricorrano le condizioni stabilite ai nn. 1 e 1 bis dello stesso articolo: a) per i prodotti per i quali sono contemplate misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; b) per i prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti di cui alla lettera a) e che, inoltre, rientrano anch'essi in un'organizzazione comune di mercato o sono disciplinati da una normativa specifica ai sensi dell'art. 235 del Trattato. Il granturco rientra nella categoria a) e le semole e i semolini nella categoria b).
L'art. 2 dello stesso regolamento stabilisce, al n. 1, le modalità per il calcolo degli importi compensativi monetari per i prodotti per i quali sono contemplate misure di intervento (in prosieguo, prodotti base). Al n. 2, tale articolo dispone che, per i prodotti il cui prezzo dipende da quello di tali prodotti base, «gli importi di compensazione sono pari all'incidenza, sui prezzi del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo di compensazione ai prezzi del prodotto previsto al paragrafo 1, da cui dipendono».
punto 6
Nei regolamenti controversi, il coefficiente 1,8 ha lo scopo di esprimere l'incidenza dell'applicazione dell'importo compensativo monetario per il granturco (prodotto base) sul prezzo della semola (prodotto dipendente), in base al presupposto che, per produrre una tonnellata di semola, occorrono tonnellate 1,8 di granturco e che, pertanto, onde evitare distorsioni della concorrenza e sviamenti di traffico, tanto negli scambi fra gli Stati membri quanto negli scambi con i paesi terzi, occorre che ogni tonnellata di semola sia assoggettata a — o, a seconda dei casi, benefici di — un importo compensativo monetario pari a quello versato o percepito su tonnellate 1,8 di granturco.
punto 7
Tale coefficiente 1,8 — detto coefficiente di trasformazione — è stato ricalcato dalla Commissione sull'identico coefficiente stabilito dal regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2744, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (GU n. L 281, pag. 65). Tale regolamento dà, a sua volta, attuazione al regolamento del Consiglio n. 2727/75, della stessa data, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. L 281, pag. 1), il cui art. 14 stabilisce che possono venire riscossi prelievi all'importazione dai paesi terzi non solamente su cereali indicati all'art. 1, lett. a), di tale regolamento (i cosiddetti prodotti base), bensì anche sui prodotti trasformati, ottenuti dai prodotti base. Lo stesso art. 14 stabilisce che l'elemento mobile di tale prelievo, per quanto determinato a forfè, deve tuttavia essere corrispondente «per i prodotti trasformati fabbricati con i prodotti di base elencati nell'articolo 1, lettera a), all'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi fissati per tali prodotti di base».
punto 8
L'allegato I del regolamento n. 2744/75 indica, conformemente all'art. 14, n. 1, del regolamento n. 2727/75, per le sottovoci 11.02 A Va) 1 e 2 della TDC, l'incidenza, sul prezzo di costo del prodotto trasformato (semole e semolini), dei prelievi stabiliti per il prodotto base (granturco). Tale incidenza è espressa col coefficiente 1,8, con la conseguenza che l'elemento mobile del prelievo su una tonnellata di semole di granturco è pari al prelievo su 1,8 tonnellate di granturco. La Commissione ha trasposto tale coefficiente dal settore dei prelievi a quello degli importi compensativi monetari.
punto 9
Tale trasposizione è contestata dall'attrice nella causa principale, la quale sostiene che, se è vero che, nella trasformazione del granturco in semole e semolini (prodotti derivati principali), occorrono tonnellate 1,8 di granturco per ottenere una tonnellata di semole, è altrettanto vero che, da questo stesso quantitativo di granturco, si ottengono altresì altri prodotti derivati secondari, sui quali vengono del pari riscossi o, a seconda dei casi, versati, importi compensativi monetari. Giacché il coefficiente 1,8, in quanto rapporto quantitativo, fa gravare su un solo prodotto dipendente dal granturco, vale a dire il prodotto derivato principale, l'intera incidenza dell'importo compensativo monetario per il prodotto base, ne deriverebbe necessariamente che la somma degli importi compensativi monetari riscossi o versati sui vari prodotti ottenuti dal prodotto base è più elevata dell'importo compensativo monetario per tale prodotto. Tale conseguenza, secondo l'attrice, è incompatibile sia col sesto punto del preambolo del regolamento n. 974/71, secondo cui gli importi compensativi monetari da instaurare «devono essere limitati agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base per i quali sono previste misure d'intervento e ... è opportuno applicarli solo nei casi in cui tale incidenza dovesse portare a difficoltà», sia con il principio stabilito, in particolare, all'art. 2, n. 2, dello stesso regolamento, in base al quale, «per gli altri prodotti di cui all'articolo 1» (vale a dire per i prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti base) «gli importi di compensazione sono pari all'incidenza, sui prezzi del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo di compensazione ai prezzi del prodotto previsto al paragrafo 1, da cui dipendono».
punto 10
Il metodo impiegato dalla Commissione avrebbe quindi come risultato un eccesso di compensazione dell'incidenza dell'importo compensativo monetario applicato al prodotto base sul prezzo del prodotto derivato principale. Ne conseguirebbe che gli esportatori di semola degli Stati membri a moneta debole pagano importi compensativi monetari (oneri pecuniari) eccessivamente elevati, mentri quelli dei paesi a moneta forte riscuotono importi compensativi monetari (sussidi) eccessivamente elevati. Tale eccesso di compensazione costituirebbe un intralcio alla libera circolazione del prodotto di cui trattasi all'interno del mercato comune e una discriminazione fra produttori, in quanto comporterebbe aspetti protezionistici volti a favorire gli esportatori di taluni Stati membri e ostacoli ai danni degli esportatori di altri Stati membri.
punto 11
Sempre secondo l'attrice nella causa principale, l'ammontare degli importi compensativi monetari il cui pagamento le è stato ingiunto va ridotto in modo che la somma dei vari importi compensativi monetari relativi ai vari prodotti derivati da un determinato quantitativo di granturco non ecceda l'ammontare di quelli relativi allo stesso quantitativo di granturco.
A sostegno di tale tesi, essa ha dedotto quanto segue:
1. Da tonnellate 1,8 di granturco si ottengono:
1,000 tonnellate di semole e semolini,
0,270 tonnellate di farinetta,
0,242 tonnellate di germi,
0,270 tonnellate di farina da foraggio,
un certo quantitativo di scarto.
2. I regolamenti controversi della Commissione fissano importi compensativi monetari per
a) granturco (sottovoce 10.05 B della TDC)
b) semole e semolini di granturco (sottovoce 11.02 A Val e 2 della TDC)
e) farinetta (sottovoce 11.01 E II della TDC)
d) germi di granturco (sottovoce 11.02 G II della TDC)
e) farina da foraggio (sottovoce 23.02 AI a e b della TDC).
3. Gli importi compensativi monetari dei quali è stato ingiunto all'attrice il pagamento devono essere ridotti, per ogni tonnellata di semole e semolini, dell'ammontare corrispondente agli importi compensativi monetari riscossi sui quantitativi degli altri tre prodotti ottenuti dalla lavorazione di tonnellate 1,8 di granturco.
L'attrice nella causa principale riassume infine la propria tesi nella seguente formula matematica:
l'importo compensativo monetario su una tonnellata di semole e semolini equivale all'importo compensativo monetario su tonnellate 1,8 di
granturco meno l'importo compensativo monetario su tonnellate 0,270
di farinetta, l'importo compensativo monetario su tonnellate 0,242
di germi e l'importo compensativo monetario su tonnellate 0,270 di farina da foraggio.
punto 12
Dalle considerazioni fin qui svolte risulta che le questioni pregiudiziali in esame vertono essenzialmente sul se la somma degli importi compensativi monetari relativi ai vari prodotti o sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione di un determinato quantitativo di un prodotto base possa eccedere l'ammontare dell'importo compensativo monetario relativo a tale prodotto.
punto 13
Prima di esaminare tali questioni, occorre tuttavia porre in rilievo alcune particolarità del sistema dei coefficienti di trasformazione utilizzato ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari per prodotti diversi da quelli soggetti ad intervento.
a) Dagli atti della presente causa, nonché dall'esame degli allegati del regolamento n. 2744/75, risulta che i coefficienti di trasformazione adottati in tale regolamento ai fini del calcolo dei prelievi per i prodotti trasformati non sono tutti di carattere quantitativo, come il coefficiente 1,8, relativo al rapporto fra il granturco e la semola. Nella risposta ai quesiti sottopostile dalla Corte in occasione della riapertura della fase orale del procedimento, la Commissione ha chiarito che la scelta di un coefficiente di trasformazione può altresì fondarsi su differenze di carattere qualitativo fra i vari prodotti trasformati, ovvero sul rapporto fra il prezzo del prodotto trasformato e quello dei prodotti concorrenti. Secondo quanto dichiarato dalla Commissione, il coefficiente è stato, all'inizio, scelto, in linea generale, «non già in base a criteri quantitativi, bensì tenendo conto del grado di protezione necessario dal punto di vista economico per la stabilizzazione del prezzo di tali prodotti» e, in taluni casi, perfino allo scopo «di garantire il massimo di protezione». In seguito, nella fissazione dei coefficienti di trasformazione si è tenuto conto anche «degli elementi specifici di taluni sotto-prodotti». Ne deriva automaticamente che tale diversità nella scelta dei coefficienti di trasformazione si ritrova, con effetti analoghi, allorquando tali coefficienti vengono applicati tali e quali nel settore degli importi compensativi monetari.
b) La Commissione non ha conservato, in tutti i casi, il parallelismo tra i coefficienti di trasformazione da essa applicati ai fini del calcolo dei prelievi e i coefficienti da essa applicati ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari. Questi ultimi coefficienti sono stati ridotti dall' 1,8 (rapporto fra il granturco e la semola) all'1,6 col regolamento 29 luglio 1977, n. 1771 (GU n. L 193, pag. 1), dal 3 ottobre 1977, e all'1,5 col regolamento 11 aprile 1979, n. 746 (GU n. L 95, pag. 3), dal 28 maggio 1979, mentre i coefficienti di trasformazione rimanevano invariati per i prelievi. Lo stesso si è verificato per gli altri sottoprodotti del granturco di cui trattasi nella presente controversia (farinetta, germi e farina da foraggio)
e) Tanto nell'ambito del sistema dei prelievi (art. 14, n. 1, lett. A, punto e), del regolamento n. 2727/75), quanto in materia di importi compensativi monetari (art. 2 del regolamento n. 974/71), è possibile stabilire prelievi ed importi compensativi monetari per prodotti ottenuti dalla trasformazione di un determinato prodotto base agricolo il quale, di per sé, non è, e non potrebbe legittimamente essere, soggetto ad importi compensativi monetari, per il fatto di non essere oggetto di misure d'intervento nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato. In tal caso, il rapporto di «dipendenza» nei confronti di un prodotto base soggetto ad importi compensativi monetari si considera risultare dal fatto che il prodotto di cui trattasi si trova in concorrenza diretta con un prodotto ottenuto, a sua volta, dalla trasformazione del prodotto base.
La soluzione delle questioni pregiudiziali deve tener conto, in ispecie, di queste tre particolarità.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione: validità del regolamento del Consiglio n.2744/75
punto 14
L'attrice nella causa principale e le istituzioni che hanno presentato osservazioni sono d'accordo nel constatare che la compatibilità col diritto comunitario dei coefficienti di trasformazione adottati col regolamento n. 2744/75, vale a dire ai fini del calcolo dei prelievi, non è in discussione nella presente controversia; ciò vale in particular modo per il coefficiente 1,8 (granturco/semola). È invece controversa la trasposizione di tali coefficienti al settore degli importi compensativi monetari, in quanto essa ha la conseguenza che la somma degli importi compensativi monetari applicati ai vari prodotti trasformati derivati da un determinato prodotto base risulta superiore all'ammontare dell'importo compensativo monetano applicato al quantitativo di tale prodotto base dal quale sono stati ricavati detti prodotti trasformati.
punto 15
Sebbene, nell'ambito della ripartizione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte per l'applicazione dell'art. 177 del Trattato, spetti ai giudici nazionali valutare la pertinenza delle questioni sollevate, è tuttavia compito della Corte ricavare dall'insieme degli elementi fornitile dal giudice nazionale quegli elementi di diritto comunitario che richiedono, tenuto conto dell'oggetto della controversia, un'interpretazione o un giudizio di validità.
punto 16
Dalle considerazioni sopra svolte risulta che l'insieme delle questioni sollevate riguarda la validità dell'applicazione del coefficiente di trasformazione 1,8 ai fini del calcolo dell'importo compensativo monetario per le semole e i semolini e che, pertanto, la prima questione non richiede una soluzione specifica.
SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione: validità dei regolamenti della Commissione nn. 1910/76, 2466/76 e 938/77 in quanto essi hanno stabilito gli importi compensativi monetari per le semole di granturco con l'applicazione del coefficiente di trasformazione 1,8 › A — Considerazioni generali
punto 17
La soluzione di tale questione va ricercata alla luce degli obiettivi che hanno ispirato l'instaurazione, col regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, degli importi compensativi monetari nell'ambito della politica agricola comune nonché delle norme del Trattato relative a tale politica agricola comune, ed in particolare degli artt. 39, 40 e 43.
punto 18
Gli importi compensativi monetari sono stati istituiti col regolamento n. 974/71 per impedire, nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, la disorganizzazione del sistema d'intervento instaurato dalla normativa comunitaria e oscillazioni anormali dei prezzi causate dalla fluttuazione delle monete di taluni Stati membri. Il preambolo del regolamento n. 974/71 precisa che gli importi da instaurare devono essere limitati a quelli strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti base per i quali sono contemplate misure d'intervento e che è opportuno applicarli solo nei casi in cui tale incidenza dovesse portare a difficoltà.
punto 19
Ai sensi dell'art. 1, n. 2, dello stesso regolamento, vengono riscossi o concessi importi compensativi monetari per i prodotti per i quali sono contemplate misure d'invervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché per i prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti della prima categoria e che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati o sono disciplinati da una normativa specifica ai sensi dell'art. 235 del Trattato. L'art. 2, n. 2, precisa che, per i prodotti per i quali non sono contemplate misure d'intervento, gli importi compensativi monetari sono pari all'incidenza, sui prezzi del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo compensativo monetario al prezzo del prodotto oggetto del regime d'intervento, da cui dipendono.
punto 20
Da queste disposizioni risulta che, tanto per i prodotti base, quanto per quelli dipendenti, l'istituzione degli importi compensativi monetari ha lo scopo di correggere gli effetti delle variazioni di tassi di cambio instabili che, in un sistema di organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli basato su prezzi comuni, potrebbero provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti e, in particolare, compromettere il regime di intervento previsto per tali prodotti. L'instaurazione degli importi compensativi monetari ha dunque come scopo precipuo la salvaguardia del sistema di prezzi uniformi nelle organizzazioni dei mercati agricoli, sistema che, in considerazione degli obiettivi cui sono intese tali organizzazioni — quello di conservare il tenore di vita dei produttori agricoli e quello di stabilizzare i mercati —, costituisce il fondamento della libera circolazione dei prodotti agricoli nell'ambito della Comunità. Essa non ha, né può avere, lo scopo di garantire un'ulteriore protezione dei mercati al livello dei prezzi agricoli di questo o quello Stato membro rispetto agli altri, scopo incompatibile con l'uniformità perseguita.
punto 21
Per ciò che concerne in particolare i prodotti dipendenti, occorre inoltre rilevare, come la Corte ha fatto nella sentenza 12 novembre 1974 (causa 34/74, Roquette, Racc. pag. 1217), che, mentre per i prodotti base le fluttuazioni monetarie possono essere interamente compensate, a norma dell'art. 2 del regolamento n. 974/71, ciò non vale per i prodotti dipendenti. Per tali prodotti, l'espressione «incidenza», che figura al n. 2 dello stesso articolo, permette alla Commissione unicamente di tener conto, per la fissazione degli importi compensativi monetari, della ripercussione degli importi compensativi applicati al prodotto base sul prezzo del prodotto dipendente.
punto 22
Il sistema degli importi compensativi monetari, destinato in tal modo a neutralizzare, quale provvedimento provvisorio e nella misura del possibile, l'incidenza — nefasta per il sistema dei prezzi uniformi e, pertanto, per il funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato — delle oscillazioni di breve durata dei tassi di cambio delle monete dei vari Stati membri rispetto al tasso rappresentativo di tali monete, espresso in unità di conto agricole, è di conseguenza, fondamentalmente diverso dal sistema dei prelievi e delle restituzioni negli scambi di prodotti agricoli con i paesi terzi. Quest'ultimo può contenere, ed effettivamente contiene, per via del principio della preferenza comunitaria, elementi di protezione della produzione agricola comunitaria nel suo insieme. Nel calcolo dei previevi sui prodotti trasformati, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio n. 2727/75, tale aspetto protezionistico si riscontra non solamente nell'elemento fisso, bensì anche, come del resto è riconosciuto dalla stessa Commissione, nell'elemento mobile del prelievo, appunto mediante l'impiego di coefficienti di trasformazione elaborati allo scopo di ottenere tale risultato.
punto 23
Senza dubbio, bisogna constatare che gli importi compensativi monetari sono riscossi o concessi non solamente negli scambi intracomunitari, bensì anche negli scambi con i paesi terzi. Tale circostanza non giustifica tuttavia l'incorporazione in tali importi di un elemento protezionistico mutuato dal sistema dei prelievi, tanto più che, in ragione della perseguita identità dell'ammontare degli importi compensativi monetari applicati negli.scambi fra gli Stati membri e di quelli applicati negli scambi con i paesi terzi, tale elemento protezionistico si estende automaticamente agli scambi intracomunitari.
punto 24
Tale differenza fra il sistema dei prelievi e delle restituzioni e quello degli importi compensativi monetari giustifica l'esigenza della rigorosa neutralità di questi ultimi. Tale esigenza è sottolineata, in primo luogo, al sesto punto del preambolo del regolamento n. 974/71, in base al quale detti importi «devono essere limitati agli importi strettamente necessari per compensare l'incidenza delle misure monetarie sui prezzi dei prodotti di base per i quali sono previste misure di intervento e ... è opportuno applicarli solo nei casi in cui tale incidenza dovesse portare a difficoltà». Essa è inoltre messa in rivievo dal carattere restrittivo degli artt. 1, n. 1 bis, e 3, nonché dal testo dell'art. 2, n. 2, — relativo ai prodotti dipendenti — secondo il quale gli importi compensativi monetari per tali prodotti «sono pari all'incidenza, sui prezzi del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo di compensazione ai prezzi del prodotto previsto al paragrafo 1, da cui dipendono». Essa risponde infine all'esigenza fondamentale della libera circolazione dei prodotti agricoli, che gli importi compensativi monetari mirano a favorire malgrado gli effetti delle variazioni di cambio a breve termine risultanti dalla fluttuazione delle monete degli Stati membri.
punto 25
Eventuali importi compensativi monetari stabiliti ad un livello tale da compensare in misura manifestamente eccessiva lo scarto fra i prezzi espressi in moneta nazionale e quelli espressi in unità di conto con l'applicazione dei tassi di cambio rappresentativi (tassi verdi delle monete nazionali) sarebbero in contrasto col carattere provvisorio del sistema degli importi compensativi monetari e con la condizione, alla quale è subordinata la legittimità della loro istituzione, che essi siano strettamente necessari. Anziché costituire uno strumento per salvaguardare, nella misura del possibile, il sistema dei prezzi uniformi e, di conseguenza, la libera circolazione dei prodotti agricoli, essi diverrebbero ostacoli a tale libera circolazione, equiparabili a tasse di effetto equivalente a dazi doganali e incompatibili con lo scopo assegnato, dall' art. 43, n. 3, lett. b), del Trattato, alle organizzazioni comuni di mercato, che è quello di garantire che gli scambi all'interno della Comunità si svolgano in condizioni analoghe a quelle esistenti su un mercato nazionale.
punto 26
Ciò è tanto più vero in quanto l'applicazione prolungata degli importi compensativi monetari va valutata alla luce delle modifiche sopravvenute nella situazione monetaria che aveva reso necessaria la loro istituzione. Una parte non trascurabile delle precedenti variazioni delle monete degli Stati membri s'è nel frattempo consolidata e i loro effetti sono stati, in larga misura, assorbiti dalle economie nazionali. Questo fatto, assieme alla decisione di alcuni Stati membri di contenere le fluttuazioni reciproche delle rispettive monete entro il margine massimo del 2,25 %, e tenuto conto del potere attribuito al Consiglio n. 2543/73 (GU n. L 263, pag. 1), di fissare i tassi di cambio rappresentativi (tassi verdi) delle monete nazionali, rende ancora più impellente l'esigenza di neutralità sottolineata in precedenza.
punto 27
La Corte riconosce che il calcolo dell'incidenza dell'importo compensativo monetario, fissato per un determinato prodotto base, sul prezzo dei prodotti dipendenti, pone difficili problemi di ordine tecnico ed economico per un gran numero di prodotti, il cui metodo di fabbricazione e la cui composizione possono variare nelle varie regioni della Comuità. Spetta alla Commissione risolvere tali problemi, conservando una certa coerenza ed un minimo di trasparenza nel sistema degli importi compensativi monetari che essa è incaricata di stabilire in questo settore. A tal fine, essa deve disporre di un ampio potere discrezionale, in particolare per ciò che concerne l'esistenza o il rischio di perturbazioni negli scambi, il numero dei prodotti dipendenti per i quali occorre fissare importi compensativi e l'incidenza sul prezzo del-prodotto dipendente dell'importo compensativo fissato per il prodotto base. La determinazióne dell'importo compensativo monetario da applicarsi su un prodotto trasformato non può essere contestata per il solo motivo che, per talune imprese o per taluni gruppi di produttori, il calcolo dell'incidenza dell'importo compensativo monetario da applicarsi al prodotto base non è del tutto adeguato, in quanto può risultare indispensabile effettuare valutazioni di carattere forfettario.
punto 28
Il potere discrezionale che va riconosciuto alla Commissione ha tuttavia dei limiti. Se le modalità di calcolo impiegate hanno come conseguenza l'applicazione sistematica ai prodotti trasformati di importi compensativi monetari il cui onere — o, a seconda dei casi, il cui beneficio — ecceda costantemente la misura necessaria per tener conto dell'incidenza dell'importo compensativo monetario da applicarsi al prodotto base, non si può più ritenere che le disposizioni che fissano tali importi abbiano lo scopo di neutralizzare gli effetti delle fluttuazioni monetarie fra gli Stati membri. In un caso del genere, la Commissione non agisce più nell'ambito dei poteri che le derivano dal regolamento n. 974/71.
punto 29
Alla luce di tali considerazioni occorre ora esaminare la conformità del coefficiente di trasformazione controverso col diritto comunitario di rango superiore.
SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione: validità dei regolamenti della Commissione nn. 1910/76, 2466/76 e 938/77 in quanto essi hanno stabilito gli importi compensativi monetari per le semole di granturco con l'applicazione del coefficiente di trasformazione 1,8 › B — Per quanto concerne il coefficiente di trasformazione controverso
punto 30
La Commissione non contesta che l'applicazione dei coefficienti di trasformazione stabiliti ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari nell' ambito della linea di produzione di cui trattasi — granturco (prodotto base), semole e semolini (prodotti derivati principali), germi, farinetta e farina da foraggio (prodotti derivati secondari) — ha come risultato la fissazione, per i quantitativi dei vari prodotti derivati, principali o secondari, ottenuti da un determinato quantitativo di granturco, di importi compensativi monetari la cui somma eccede nettamente l'ammontare degli importi compensativi monetari fissati per il quantitativo di granturco dal quale essi sono ottenuti.
punto 31
Ne deriva che, durante il periodo in cui sono state effettuate le esportazioni di cui trattasi, vi è stata una compensazione eccessiva dell'incidenza dell'importo compensativo monetario fissato per il prodotto base sui prezzi dei prodotti derivati. Tale incidenza non può, infatti, per motivi inerenti al sistema degli importi compensativi monetari, essere superiore all'importo compensativo applicato al prodotto base.
punto 32
Senza dubbio, è difficile, in taluni casi, determinare l'esatta incidenza dell' importo compensativo monetario per il prodotto base sul prezzo di ciascuno dei prodotti derivati il cui prezzo dipende da quello del prodotto base, e la Commissione, come è stato precisato, dispone a questo proposito di un ampio potere discrezionale. Uno dei limiti di tale potere è costituito, tuttavia, dalla fissazione di un massimale, che impedisce che la somma degli importi compensativi monetari applicati ai prodotti derivati da un determinato quantitativo di un prodotto base ecceda l'importo compensativo monetario applicato a tale quantitativo.
punto 33
Va però osservato che, onde verificare se tale limite massimo sia stato rispettato, occorre che la somma degli importi compensativi monetari per i prodotti derivati si riferisca unicamente ai prodotti che possono essere ottenuti, nello stesso processo di fabbricazione, da un determinato quantitativo di prodotto base. Questo è il caso della linea di produzione granturco — semole e semoline — farinetta — germi — farina da foraggio. In generale, ma non necessariamente, si tratta di linee di produzione comprendenti un prodotto derivato principale ed un certo numero die prodotti derivati secondari. Non si può invece effettuare la somma degli importi compensativi monetari stabiliti per prodotti derivati appartenenti a linee di produzione diverse. La linea di produzione granturco — semole e semolini — farinetta — germi — farina da foraggio — va perciò tenuta distinta dalla linea di produzione granturco — amido — glutini — germi.
punto 34
Occorre inoltre tener conto dell'ipotesi in cui sia stato fissato un importo compensativo monetario per un prodotto proveniente dalla trasformazione di un prodoto base per il quale non sia stato stabilito alcun importo compensativo monetario, e il prodotto interessato sia solamente in concorrenza diretta con un prodotto che, a sua volta, proviene dalla trasformazione di un prodotto base per il quale sia stato stabilito l'importo compensativo monetario (questo è il caso della fecola di patate). In tal caso, per ragioni di praticità, non bisogna tener conto di tale prodotto assimilato nella somma da effettuarsi per controllare il rispetto del limite massimo. Infatti, in un'ipotesi siffatta, è, se non impossibile, per lo meno aleatorio stabilire un rapporto fra tale prodotto, estraneo alla linea di produzione, e il prodotto base. In tali casi, è sufficiente, come risulta dalla sentenza pronunziata in data odierna (15 ottobre 1980) nella causa 145/79 (Roquette), che l'importo compensativo monetario sul prodotto «assimilato» non ecceda quello stabilito per il prodotto concorrente che fa effettivamente parte della linea di produzione nell'ambito della quale viene effettuata la somma degli importi compensativi monetari.
punto 35
La Commissione ha sostenuto che i criteri puramente aritmetici su cui si fonda detta forma di limitazione non tengono conto della realtà economica. Essa fa notare in particolare che il quantitativo dei vari prodotti trasformati che si possono ottenere da un determinato quantitativo di granturco (tonnellate 1,8) varia da uno Stato membro all'altro, sicché, fissando un limite massimo «nell'ambito di uno Stato membro», vale a dire in base ai quantitativi di prodotti derivati fabbricati dall'industria in tale Stato membro, che sono diversi dai quantitativi prodotti dall'industria di un altro Stato membro, «si avvantaggerebbe indebitamente» l'industria di uno di questi Stati.
punto 36
Tale argomento va respinto. È vero che, come sostenuto dalla Commissione, il metodo puramente quantitativo proposto dall'attrice nella causa principale non può venire imposto alla Commissione, soprattutto per il fatto che, accanto a coefficienti di trasformazione basati su rapporti di carattere quantitativo (tonnellate 1,8 di granturco, 1 tonnellata di semole), si può far ricorso a coefficienti di trasformazione basati su criteri non quantitativi. Altrettanto vero è che la Commissione deve poter tenere conto delle differenze fra le condizioni di produzione esistenti nei vari Stati membri. A questo proposito esa dispone di un potere discrezionale che, come riconosciuto dalla Corte, permette valutazioni di carattere forfettario. Ciò non è, tuttavia, di ostacolo né all'obbligo, né alla possibilità di rispettare il massimale sopra descritto, che costituisce uno dei limiti del potere discrezionale della Commissione.
punto 37
La Commissione ha inoltre sostenuto che non si possono ignorare «gl'inevitabili legami esistenti fra gli importi compensativi monetari ed i prelievi». Gli importi compensativi monetari istituiti negli scambi coi paesi terzi hanno, a suo avviso, «appunto lo scopo di integrare l'insufficiente ammontare del prelievo o della restituzione»; ne deriva che l'auspicata neutralità degli importi compensativi deve essere «posta a confronto con le esigenze di protezione che risultano da questo importante legame».
punto 38
Anche questo argomento va respinto. Gli importi compensativi monetari non hanno, come si è detto, lo scopo di rafforzare la protezione derivante dai prelievi e dalle restituzioni negli scambi con i paesi terzi. Essi sono inveve intesi, prescindendo da qualsiasi finalità protezionistica, a salvaguardare il sistema di prezzi agricoli uniformi all'interno del mercato comune, neutralizzando le distorsioni fra gli Stati membri derivanti dal fatto che i prezzi comuni sono calcolati in base ad un tasso di conversione delle monete (tasso verde) che non corrisponde al loro tasso di cambio effettivo.
punto 39
La Commissione ha sottolineato nel corso della fase orale del procedimento che l'esigenza che le basi del calcolo degli importi compensativi monetari siano identiche per gli scambi intracomunitari e per gli scambi con i paesi terzi (esigenza la cui legittimità non è contestata in linea di principio), insieme col fatto che gli importi compensativi monetari «hanno effettivamente, per ciò che concerne i paesi terzi, la funzione di integrare il prelievo», ha come conseguenza «talune imperfezioni negli scambi interni», nel senso che nell'ambito degli scambi intracomunitari viene garantita «solamente una neutralità relativa».
punto 40
Tale argomentazione non può essere accettata. La Commissione, sacrificando la neutralità più completa possibile degli importi compensativi monetari negli scambi intracomunitari — obiettivo fondamentale del sistema — ad una finalità protezionistica che si vorrebbe attribuire agli stessi importi compensativi monetari in talune relazioni di scambio con i paesi terzi, ha ecceduto i limiti del potere discrezionale attribuitole in materia ed ha ignorato non solamente i principi che sono alla base del regolamento n. 974/71, ma anche quello espresso nell'art. 43, n. 3, del Trattato, in base al quale l'organizzazione comune dei mercati deve assicurare agli scambi all'interno della Comunità condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.
punto 41
La questione sollevata va dunque risolta nel senso che, adottando, in vari regolamenti di attuazione successivi, ed in particolare nei regolamenti nn. 1910/76, 2466/76 e 938/77, un sistema di calcolo degli importi compensativi monetari sui prodotti trasformati a partire dal granturco, il cui prezzo dipende da quello del granturco, che si risolve nel fissare, per i vari prodotti ottenuti dalla trasformazione di una derterminata quantità di granturco in un determinato processo produttivo, importi compensativi monetari la cui somma supera nettamente l'ammontare dell'importo compensativo monetario stabilito per detta quantità determinata di granturco, la Commissione ha violato il regolamento di base del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, nonché l'art. 43, n. 3, del Trattato.
SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione: validità dei regolamenti della Commissione nn. 1910/76, 2466/76 e 938/77 in quanto essi hanno stabilito gli importi compensativi monetari per le semole di granturco con l'applicazione del coefficiente di trasformazione 1,8 › C — Conseguenze dell'accertata invalidità
punto 42
Occorre tuttavia rilevare che l'accertata invalidità non produce le conseguenze che l'attrice nella causa principale vorrebbe trarne quanto alla riduzione degli importi compensativi monetari per le esportazioni di semole effettuate durante il periodo indicato. L'attrice si fonda infatti sull'errato presupposto che la riduzione degli importi compensativi monetari per i vari prodotti trasformati, in modo che il loro ammontare complessivo non ecceda l'importo compensativo monetario relativo al quantitativo di granturco dal quale essi sono ottenuti, debba effettuarsi esclusivamente a vantaggio della semola di granturco o, comunque, secondo una formula che esprima le proporzioni dei vari prodotti trasformati ottenuti, a suo dire, in Francia, da tonnellate 1,8 di granturco. Come è stato già rilevato in precedenza, un metodo di questo tipo, puramente quantitativo e basato su dati tecnici relativi ad un solo Stato membro — d'altronde contestabili, giacché il Governo di tale Stato membro ha prodotto dati diversi — non è ammissibile. Infatti, nell'effettuare la ripartizione degli importi compensativi monetari fra i vari prodotti trasformati i cui prezzi dipendono da quello del prodotto base, la Commissione dispone, salva restando l'osservanza del limite massimo sopra indicato, di un potere discrezionale.
punto 43
In secondo luogo, la complessità degli elementi che possono determinare, sempre nel rispetto del limite massimo sopra indicato, la ripartizione dell'incidenza dell'importo compensativo monetario stabilito per il prodotto base fra i vari prodotti dipendenti, rende necessario valutare le conseguenze, nell'ambito del presente procedimento pregiudiziale, dell'invalidità del sistema di calcolo adottato dalla Commissione.
punto 44
Mentre il Trattato non stabilisce espressamente quali siano le conseguenze derivanti da una dichiarazione di invalidità pronunziata nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, gli artt. 174 e 176 contengono norme precise circa le conseguenze dell'annullamento di un regolamento nell'ambito di un ricorso diretto. L'art. 176 dispone che l'istituzione da cui emana l'atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. Nelle sentenze pronunziate il 19 ottobre 1977 nelle cause 117/76 e 16/77 (Ruckdeschel e Hansa-Lagerhaus Stroh, «Quellmehl», Racc. pag. 1753), e nelle cause 124/76 e 20/77 (Moulins et Huileries de Pont-à-Mousson e Providence agricole de la Champagne, «Gritz», Race, pag. 1795) la Corte ha già fatto riferimento a questa norma nell'ambito di un procedimento pregiudiziale.
punto 45
Nel caso presente, l'applicazione analogica dell'art. 174, 2° comma, del Trattato, a norma del quale la Corte può indicare quali effetti di un regolamento dichiarato nullo vanno considerati definitivi, è necessaria per gli stessi motivi di certezza del dirito che sono alla base di tale disposizione. Da una parte, l'invalidità di cui trattasi nel caso di specie potrebbe dar luogo al recupero di importi indebitamente versati da imprese interessate nei paesi a moneta deprezzata e da amministrazioni nazionali competenti nei paesi a moneta forte, il che, attesa la mancanza di uniformità fra le legislazioni nazionali in materia, potrebbe cagionare considerevoli disparità di trattamento e, quindi, provocare nuove distorsioni della concorrenza. D'altra parte, non si può procedere alla stima degli svantaggi economici derivanti dall'invalidità della fissazione degli importi compensativi monetari in base al sistema di calcolo adottato dalla Commissione senza effettuare valutazioni che, ai sensi del regolamento n. 974/71, solo tale istituzione è tenuta a compiere, tenendo conto dei vari elementi pertinenti, ad esempio, la ripartizione dell'importo soggetto al limite massimo fra i vari prodotti derivati o dipendenti.
punto 46
Per questi motivi, occorre riconoscere che l'accertata invalidità della fissazione degli importi compensativi monetari risultante dal sistema di calcolo di detti importi compensativi sui prodotti trasformati a partire dal granturco nei regolamenti nn. 1910/76, 2466/76 e 938/77 non consente di rimettere in discussione la riscossione o il versamento degli impòrti compensativi monetari effettuati dalle autorità nazionali, in base a detti regolamenti, per il periodo anteriore alla data della presente sentenza.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 47
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica francese, dal Governo della Repubblica italiana, dal Consiglio delle Comunità europee e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni propostele dal Tribunal administratif di Chà-lons-sur-Marne con sentenza 12 dicembre 1978, pervenuta in cancelleria il 2 gennaio 1979, modificata e completata con sentenza 2 maggio 1979, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 1979, dichiara:
1o Adottando, in vari regolamenti di attuazione successivi, ed in particolare nei regolamenti 30 luglio 1976, n. 1910, 8 ottobre 1976, n. 2466, e 29 aprile 1977, n. 938, un sistema di calcolo degli importi compensativi monetari sui prodotti trasformati a partire dal granturco, il cui prezzo dipende da quello del granturco, che si risolve nel fissare, per i vari prodotti ottenuti dalla trasformazione di una determinata quantità di granturco in un determinato processo produttivo, importi compensativi monetari la cui somma supera nettamente l'ammontare dell' importo compensativo monetario stabilito per detta quantità determinata di granturco, la Commissione ha violato il regolamento di base del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, nonché l'art. 43, n. 3, del Trattato.
2° L'accertata invalidità della fissazione degli importi compensativi monetari risultante dal sistema di calcolo di detti importi compensativi sui prodotti trasformati a partire dal granturco nei regolamenti della Commissione nn. 1910/76, 2466/76 e 938/77 non consente di rimettere in discussione la riscossione o il versamento degli importi compensativi monetari effettuati dalle autorità nazionali, in base a detti regolamenti, per il periodo anteriore alla data della presente sentenza.
Firme
Kutscher
Pescatore
Koopmans
Mertens de Wilmars
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Due
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 ottobre 1980.
Il cancelliere
II presidente
A. Van Houtte
H. Kutscher