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Sez. L, Sentenza n. 279 del 15/01/1988 (Rv. 456845 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - SOMME DOVUTE PER RIVALUTAZIONE - ASSOGGETTABILITÀ ALLA RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - INTERESSI DOVUTI SULLE PREDETTE SOMME - ASSOGGETTAMENTO ALLA RITENUTA DI ACCONTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456845-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - SOMME DOVUTE PER RIVALUTAZIONE - ASSOGGETTABILITÀ ALLA RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - INTERESSI DOVUTI SULLE PREDETTE SOMME - ASSOGGETTAMENTO ALLA RITENUTA DI ACCONTO - ESCLUSIONE.*

Le somme dovute per rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro - al pari del reddito di lavoro dipendente - sono soggette alla ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 23 del DPR 29 settembre 1973 n. 600, ritenuta alla quale deve provvedere il datore di lavoro, dato che la sua funzione di sostituto d'imposta non viene meno solo perché il pagamento della retribuzione avviene dopo che è intervenuta una sentenza definitiva di condanna e questa sia stata posta in esecuzione. Non soggiacciono invece alla ritenuta d'acconto gli interessi dovuti sulle somme suddette ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., i quali sono oggetto di un'obbligazione autonoma, anche se accessoria, rispetto al credito cui accedono e non risultano compresi tra i redditi di lavoro considerati dal d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, che contempla soltanto gli interessi derivanti da redditi da capitale. (V 3252/87, mass n 452318).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)