Sez. L, Sentenza n. 5299 del 29/09/1988 (Rv. 459961 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - IN GENERE - INTERESSI - DECORRENZA E BASE DI COMPUTO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - IN GENERE - INTERESSI - DECORRENZA E BASE DI COMPUTO.*
Gli interessi legali sui crediti di lavoro hanno natura corrispettiva e debbono computarsi, dalla data di scadenza dei singoli crediti (al pari della rivalutazione di questi ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.) prima sul capitale originario e successivamente sulle frazioni di capitale via via rivalutate in base agli indici di svalutazione fino alla pubblicazione della sentenza e non possono invece essere separatamente accordati sull'ammontare originario del credito, come interessi compensativi, e sulla somma aggiuntiva liquidata a titolo di rivalutazione, come interessi moratori, oppure una sola volta sulla somma globale comprensiva della rivalutazione. Detti interessi decorrono fino al loro effettivo saldo, indipendentemente dalla proposizione di una specifica domanda e sono suscettibili di ulteriore rivalutazione. (V 279/88, mass n 456845; (V 3252/87, mass n 452318).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)