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Sez. L, Sentenza n. 3252 del 03/04/1987 (Rv. 452318 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - RITENUTA D'ACCONTO EFFETTUATA DAL DATORE DI LAVORO COME SOSTITUTO D'IMPOSTA - CONTESTAZIONE NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO DA PARTE DEL LAVORATORE PER ILLEGITTIMITÀ O ECCESSIVITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONTROVERSIA RELATIVA E CONTROVERSIA CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - AUTONOMIA RISPETTIVA.*
Stato
decisa il 1987-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452318-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - RITENUTA D'ACCONTO EFFETTUATA DAL DATORE DI LAVORO COME SOSTITUTO D'IMPOSTA - CONTESTAZIONE NEI CONFRONTI DI QUEST'ULTIMO DA PARTE DEL LAVORATORE PER ILLEGITTIMITÀ O ECCESSIVITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONTROVERSIA RELATIVA E CONTROVERSIA CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - AUTONOMIA RISPETTIVA.*

In tema di imposte sul reddito delle persone fisiche, la connessione economica tra il rapporto tributario, intercorrente fra il datore di lavoro che, come sostituto d'imposta, è tenuto all'effettuazione della ritenuta d'acconto - e l'amministrazione finanziaria, ed il rapporto privatistico di rivalsa, intercorrente fra sostituto (datore di lavoro) e sostituto (lavoratore dipendente), non esclude l'autonomia giuridica di detti rapporti. Pertanto - escluso che l'effettuazione ed il versamento allo stato di detta ritenuta comportino una successione del lavoratore al datore di lavoro nel rapporto tributario (come confermato dalla disciplina della materia dei rimborsi) - il lavoratore ben può contestare nei confronti del datore di lavoro le ritenute da questo effettuate, sostenendone l'illegittimità o l'eccessività; e la relativa controversia, che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, è ben diversa da quella - devoluta alle commissioni tributarie - che può intervenire, in relazione alle stesse ritenute, fra il datore di lavoro e l'amministrazione finanziaria. (V 2889/83, mass n 427809; (V 2249/83, mass n 427093; (V 747/78, mass n 390083).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1923 num. 600 art. 7, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 3, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)