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Sez. L, Sentenza n. 5095 del 16/10/1985 (Rv. 442415 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - NATURA - PRESUPPOSTO DI LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DELL'U.P.L.M.O. - MANCANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442415-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - RICHIESTA DEL DATORE DI LAVORO - NATURA - PRESUPPOSTO DI LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DELL'U.P.L.M.O. - MANCANZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DEL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ.*

In tema di assunzioni obbligatorie previste dalla legge n. 482 del 1968 la richiesta del datore di lavoro, contemplata dall'art. 23, costituisce presupposto di legittimità del provvedimento dello U.P.l.m.o. Di avviamento al lavoro dell'invalido (od assimilato), ma la sua Mancanza non può essere rilevata d'ufficio bensì deve essere opposta ed eccepita dal datore di lavoro secondo le regole che disciplinano le preclusioni e le decadenze nel vigente sistema processuale del nuovo rito del lavoro, stante anche la presunzione di legittimità che in generale assiste gli Atti amministrativi. (V 1095/84, mass n 433243; (V 1421/81, mass n 412061; (V 2862/80, mass n 406609).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)