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Sez. L, Sentenza n. 2862 del 29/04/1980 (Rv. 406609 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - FORME - AUTORIZZAZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1980-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406609-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - FORME - AUTORIZZAZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZA.*

Nell'ambito del sistema introdotto in materia di lavoro dallo art 420 cod proc civ, la previa autorizzazione del giudice alla proposizione di nuove domande puo essere data anche in Forma implicita con il consenso alla formulazione di nuove conclusioni, nel qual caso la mancata opposizione della controparte puo ben configurare un'accettazione del contraddittorio al riguardo. (Conf 464/79, mass n 396585; (Conf 681/78, mass n 390021).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)