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Sez. 1, Sentenza n. 789 del 25/03/1966 (Rv. 321593 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - DOMANDE ASSOLUTAMENTE NUOVE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321593-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - DOMANDE ASSOLUTAMENTE NUOVE - INAMMISSIBILITA.*

Nei giudizi dinanzi al pretore, la prevalente oralita del procedimento si traduce in una maggiore liberta per quanto attiene all'osservanza delle forme processuali, di guisa che, durante il corso dell'istruzione, sono attribuite alle parti le piu ampie facolta di modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni in precedenza formulate, si da rendere affatto inoperanti le preclusioni sancite dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., purche, accanto all'immutabilita delle conclusioni definitive, richiesta dall'indeclinabile esigenza del contraddittorio, sia salvo il divieto, di carattere generale, della proposizione di domande radicalmente nuove, di domande, cioe, che abbiano per oggetto la tutela giuridica di un concreto bene della vita completamente diverso da quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)