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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 29 gennaio 1975, causa 68/74

Decisione
decisa il 1975-01-29
ECLI
ECLI:EU:C:1975:11

Epigrafe

Nel procedimento 68-74, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunale amministrativo di Lione, nella causa dinanzi ad esso pendente tra ANGELO ALAIMO, e PREFETTO DEL DIP. DEL RODANO, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU 19 ottobre 1968, n. L 257), LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente, J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione, A. M. Donner (relatore), R. Monaco, P. Pescatore, H. Kutscher, M. Sørensen e A. Ó Keeffe, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti della causa, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
Nunziata Alaimo, figlia di Angelo Alaimo, cittadino italiano occupato in Francia, fruiva di una borsa di studio nazionale come allieva del Collegio per l'insegnamento tecnico a Villeurbanne. Attualmente ella frequenta la scuola delegata, presso la quale ella può aspirare soltanto ad ottenere una borsa dipartimentale e non una borsa nazionale. In data 7 febbraio 1972, l'Alaimo presentava al prefetto del dip. del Rodano do manda per ottenere una borsa dipartimentale. Con lettera 11 febbraio 1972 il prefetto del Rodano notificava all'Alaimo il rifiuto opposto alla sua domanda, motivandolo come segue: «il Consiglio generale del dip. del Rodano, in considerazione delle numerose richieste presen tate ogni anno dagli aspiranti a borse di studio, ha deciso di limitarne la concessione ai soli studenti di nazionalità francese»
paragrafo 2
Con ricorso 11 febbraio 1972 l'Alaimo impugnava il provvedimento dinanzi al tribunale amministrativo di Lione, chiedendone l'annullamento per eccesso di potere. L'Alaimo sostiene che tale provvedimento è incompatibile con l'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU 19 ottobre 1968, n. L 257). Il prefetto del dip. del Rodano presentava osservazioni con cui si chiedeva la reiezione del ricorso in virtù del fatto che gli studenti che non possiedono la nazionalità francese e che frequentano gli istituti ad indirizzo tecnico possono fruire sia di una borsa nazionale, sia di una borsa di studio corrisposta dal servizio sociale dei lavoratori stranieri e finanziata mediante i crediti del fondo previdenziale a favore degli immigrati, e che il Consiglio generale, rifiutando di concedere borse di studio agli studenti di nazionalità straniera, si è avvalso della competenza assoluta di cui dispone in materia per stabilire le condizioni per la concessione di borse di studio finanziate con il fondo del bilancio dipartimentale.,
paragrafo 3
Con sentenza 5 settembre 1974, registrata in cancelleria il 16 settembre 1974, il tribunale amministrativo di Lione ha sospeso il procedimento e, a norma dell' art. 177 del trattato CEE, ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunziarsi sulla questione del se l'inciso di cui all'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68
paragrafo 4
«i figli del cittadino di uno Stato membro … sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento … alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato»,
paragrafo 5
possa intendersi nel senso che esso contempli per i figli dei cittadini degli Stati membri soltanto la parità di condizioni per l'iscrizione ai corsi; se tale norma possa anche venir considerata nel senso che garantisca, oltre l'accesso alla scuola, la completa parità di diritti che derivano da tale accesso.
paragrafo 6
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE, sono state presentate osservazioni scritte dall'Alaimo, dal prefetto del dip. del Rodano, dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee.
paragrafo 7
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase Orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea

punto 1
L'Alaimo osserva che in Franciai figli dei cittadini di uno Stato membro devono poter accedere agli istituti di pubblica istruzione alle stesse condizioni previste per i cittadini francesi, «conformemente ai principi di base dell'insegnamento e dei diritti dell'uomo riconosciuti nel territorio francese». Si deve presumere che l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 abbia la funzione di migliorare la situazione, giacché stabilisce che i figli dei cittadini degli Stati membri sono ammessi a frequentare i corsi di insegnamento alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante. Se tali «condizioni» non comprendessero anche i vantaggi finanziari, sussisterebbe una discriminazione patente ed intollerabile. Una siffatta limitazione potrebbe costringere i singoli interessati o a rientrare nel loro paese d'origine per continuare i loro studi o a rinunciare ad una formazione scolastica e professionale per mancanza dell'aiuto finanziario che i genitori non possono loro fornire. Dal divieto di discriminazione, di cui al trattato e dal principio di parità tra cittadini dei diversi Stati membri della Comunità si desume che anche ai figli va garantita la possibilità di frequentare, a parità di condizioni, i corsi di insegnamento presso gli istituti pubblici.
punto 2
Il prefetto del dip. del Rodano ribadisce quanto ha già affermato dinanzi al tribunale amministrativo di Lione. Egli sottolinea inoltre che soltanto a decorrere dall'anno scolastico 1973-1974 sono stati ammessi a fruire delle borse nazionali di studio anche gli studenti stranieri residenti in Francia ed iscritti ai corsi di insegnamento generale di secondo grado e che, simultaneamente, il Consiglio generale del Rodano ha deciso, in data 17 dicembre 1973, che i figli degli stranieri che presentano gli stessi presupposti potranno anch'essi fruire di borse dipartimentali.
punto 3
Il governo italiano fa osservare che l'interpretazione dell'art. 12 del regolamento CEE n. 1612/68, che costituisce l'oggetto della presente controversia, è stata già risolta dalla Corte nella causa 9-74 (Casagrande), sentenza 3 luglio 1974, Raccolta 1974, pag. 773. In questa sentenza la Corte ha affermato per diritto che l'art. 12 del regolamento di cui sopra si riferisce non solo alle condizioni di ammissione, ma, in generale, a tutti i provvedimenti miranti a facilitare la frequenza degli istituti scolastici. Tale pronuncia rende superfluo l'approfondimento del problema. E palese che la disposizione dell'articolo summenzionato si riferisce anche alle condizioni finanziarie di frequenza, ivi compreso l'eventuale esonero dal pagamento di tasse scolastiche e la concessione di borse di studio. La normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei lavoratori tende a parificare radicalmente le condizioni di vita di tutti i lavoratori nell'ambito della Comunità, ivi compresa la frequenza scolastica dei figli. La parità di sussidi finanziari per l'ammissione e la frequenza ai corsi scolastici costituisce un elemento determinante e principale della norma comunitaria.
punto 4
La Commissione osserva che dall'interpretazione dell'art. 12 del regolamento del Consiglio n. 1612/68 scaturiscono due quesiti: a) se nell'art. 12 sia insito un divieto di discriminanzione, b) se la sfera di applicazione di tale divieto, che secondo il tenore dell'art. 12 è limitata all'«ammissione alla frequenza dei corsi», debba intendersi in senso restrittivo od in senso lato. La presente questione pregiudiziale mira ad accertare se la locuzione «sono ammessi … alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato» si limiti alle condizioni per l'iscrizione ai corsi ovvero se questa disposizione garantisca anche la parità rispetto a tutti i diritti scaturenti dall'ammissione. Il tribunale amministrativo di Lione sembra essere dell'avviso che l'articolo di cui sopra contempli un divieto di discriminazione immediatamente efficace nell'ordinamento giuridico di ogni Stato membro. La Corte ha riaffermato questa interpretazione nella sentenza della causa 9-74 (Casagrande). Quanto alla portata di questo divieto di discriminazione, la Commissione si richiama ad una giurisprudenza costante della Corte nella sentenza 15 ottobre 1969 nella causa 15-69 (Ugliola), Raccolta 1969, pag. 363 ed alla sentenza 13 dicembre 1972 nella causa 44-72 (Marsman), Raccolta 1972, pag. 1243. In forza di queste sentenze: «la disciplina comunitaria in materia sociale è basata sul principio che il diritto di ciascuno Stato membro deve garantire ai cittadini degli altri Stati membri, occupati nel suo territorio, il complesso dei vantaggi attribuiti ai propri cittadini». Risulta d'altronde dalla sentenza 11 aprile 1973 nella causa 76-72 (Michel S.), Raccolta 1973, pag. 457, che l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 non contempla semplicemente la garanzia di essere ammessi alla frequenza scolastica. Nella causa 9-74, già menzionata, la Corte ha riaffermato questa interpretazione precisando che il contenuto della disposizione di tale articolo si riferisce non solo alle condizioni di ammissione, ma, in generale, a tutti i provvedimenti miranti a facilitare la frequenza scolastica. Di fronte a questo orientamento della Corte, è indiscutibile che il contesto dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68 va inteso in senso lato, cioè esso mira a garantire la parità di trattamento sul piano finanziario, anche per quel che riguarda le borse di studio istituite nel paese ospitante onde aiutare gli srudenti meritevoli.

SENTENZA › In fatto › III — Fase orale

paragrafo 1
La Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Marie-José Jonczy, in qualità di agente, ha presentato osservazioni orali all'udienza del 22 gennaio 1975.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 22 gennaio 1975.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 5 settembre 1974, pervenuta in cancelleria il 16 dello stesso mese, il tribunale amministrativo di Lione ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione concernente l'interpretazione dell'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU n. L 257).
punto 2
Dal fascicolo risulta che l'attore nella causa di merito ha chiesto l'annullamento della decisione del prefetto del Rodano, con cui veniva respinta la richiesta di una borsa di studio dipartimentale a favore della propria figlia, per il fatto che «il Consiglio generale del dip. del Rodano … ha deciso di limitarne la concessione ai soli studenti di nazionalità francese».
punto 3
Posto che l'art. 12 summenzionato dispone che «i figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato nel territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi di insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono», si chiede se questa parità di trattamento si limiti alla possibilità di frequentare gli istituti scolastici o si estenda a tutti i diritti connessi con la frequenza.
punto 4
Dal quinto considerando del regolamento n. 1612/68 si desume che esso è stato adottato fra l'altro per il fatto «che il diritto di libera circolazione richiede, perché esso possa essere esercitato in condizioni obiettive di libertà e di dignità,… che siano anche eliminati gli ostacoli che si oppongono alla mobilità dei lavoratori, specie per quanto riguarda il diritto per il lavoratore di farsi raggiungere dalla famiglia e le condizioni d'integrazione della famiglia nella società del paese ospitante».
punto 5
Dalla sentenza della Corte 3 luglio 1974 nella causa 9-74 (Raccolta 1974, pag. 773) si conclude che questa integrazione implica che anche il figlio di un lavoratore, cittadino di un altro Stato membro, possa continuare gli studi, alla stessa stregua dei cittadini del paese ospitante, fruendo dei vantaggi previsti dalle leggi interne di questo paese per gli studenti meritevoli.
punto 6
Nella sentenza è stato affermato per diritto che «l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 si riferisce non solo alle condizioni di ammissione, ma, in generale, a tutti i provvedimenti miranti a facilitare la frequenza all'insegnamento».
punto 7
Il presente procedimento avente ad oggetto un caso analogo non ha messo in luce alcuna circostanza di fatto o di diritto atta ad indurre ad una diversa interpretazione di tale disposizione.
punto 8
Il quesito va quindi risolto nel senso che l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 dev'essere interpretato nel senso che garantisce agli studenti di tutti i paesi membri la parità assoluta di frequenza e non solo l'accesso indiscriminato agli istituti scolastici.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
9/10 Le spese sostenute dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunià europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulla questione sottopostale dal tribunale amministrativo di Lione con sentenza 8 settembre 1974, afferma per diritto: L'articolo 12 del regolamento n. 1612/68 va interpretato nel senso che esso garantisce ai figli summenzionati la parità di condizioni di frequenza scolastica per tutti gli allievi iscritti ad un istituto.

Firme

Lecourt Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Monaco Pescatore Kutscher Sørensen Ó Keeffe Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 gennaio 1975. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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