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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 30 settembre 1975, causa 32/75

Decisione
decisa il 1975-09-30
ECLI
ECLI:EU:C:1975:120

Epigrafe

Nel procedimento 32-75, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Corte d'appello di Parigi, nella causa dinanzi ad essa pendente tra ANITA CRISTINI, VEDOVA FIORINI, residente in Vénissieux, Francia, e SOCIÉTÉ NATIONAL DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, con sede in Parigi, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU n. L 257 del 19 ottobre 1968), LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J Mertens de Wilmars e A. J. Mackenzie Stuart, presidenti di sezione; A. M. Donner, R. Monaco, P. Pescatore, H. Kutscher, M. Serensen (relatore) e A. O'Keeffe, giudici; avvocato generale: A. Trabucchi, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
La sentenza di rinvio e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
La Fiorini, cittadina italiana, risiede in Francia dal 1962. È vedova di un lavoratore, pure cittadino italiano, rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, avvenuto in Francia nel 1968. Essa non esercita un'attività subordinata; è madre di quattro figli nati nel 1956, 1958, 1966 e 1967. Nel 1971, chiedeva alla Société nationale des chemins de fer français (SNCF) il tesserino ferroviario a riduzione previsto per le famiglie numerose. Tale tesserino è stato istituito dalla legge francese 29 ottobre 1921, emendata dalla legge 24 dicembre 1940 e dal decreto 3 novembre 1961, n. 61-1216, il cui testo dispone: «I capifamiglia con tre o più figli a carico di età inferiore ai 18 anni… possono richiedere per ciascun componente della famiglia un tesserino nominale che dà loro diritto ad una riduzione … sulle tariffe ordinarie viaggiatori, praticate normalmente dalla SNCF». La società convenuta respingeva tale domanda per il fatto che la Fiorini non presentava i presupposti di cui all'art. 44 della legge 22 marzo 1924 in forza della quale: «Se non è stata convenuta alcuna clausola di reciprocità …, le riduzioni sui biglietti ferroviari concesse alle famiglie numerose valgono unicamente per i cittadini francesi…». Invocando l'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, in forza del quale il lavoratore cittadino di uno Stato membro fruisce nel territorio degli altri Stati membri «degli stessi vantaggi sociali… dei lavoratori nazionali», la Fiorini citava la SNCF davanti al Tribunal de grande instance di Parigi, onde ottenere il tesserino ferroviario a riduzione. Con sentenza 8 novembre 1973, la sua domanda veniva respinta, in quanto «l'agevolazione sollecitata non è connessa esclusivamente alla qualità di lavoratore», e «esula quindi dalla sfera di applicazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68». La Fiorini impugnava detta sentenza davanti la Corte d'Appello di Parigi, che, con sentenza 14 marzo 1975 statuiva di sospendere il procedimento e, a norma dell'art 177 del trattato CEE, di sottoporre alla Corte di giustizia la questione seguente: «se il tesserino a riduzione per famiglie numerose rilasciato dalla SNCF costituisca, per i lavoratori degli Stati membri, un “vantaggio sociale” ai sensi dell'art. 7 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612».
punto 2
La sentenza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 21 marzo 1975. L'attrice nella causa principale, con l'avv. J. Schlissinger, del foro di Parigi, la società convenuta nella causa principale rappresentata dall'avv. A. G. Michel, del foro di Parigi, il governo francese, il governo italiano, rappresentato dall'ambasciatore A. Maresca, assistito dal sig. A. Marzano, avvocato dello Stato, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig.na. Marie-José Jonczy, hanno presentato osservazione scritte. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 1. Osservazioni presentate dall'attrice nella causa principale

paragrafo 1
La Fiorini afferma di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione francese per il rilascio del tesserino a riduzione, non è però cittadina francese.
paragrafo 2
Orbene, la Corte di giustizia ha già affermato il principio-cardine della parità di trattamento, quale si evince dall'art 7 del regolamento n. 1612/68. In proposito, l'attrice rinvia, fra l'altro, alle sentenze della Corte 15 ottobre 1969 (causa 15-69, Ugliola, Racc. 1969, pag. 363) e 11 aprile 1973 (causa 76-72, Michel S, Racc. 1973, pag. 457). Ella sostiene che la Corte ha coniato una nozione molto ampia della parità di trattamento, dato che l'obiettivo ch'essa si prefiggeva era evitare discriminazioni a danno dei lavoratori migranti e consentire loro di amalgamarsi con il resto della popolazione nel migliore dei modi.
paragrafo 3
La SNCF osserva che i vantaggi contemplati dal regolamento n. 1612/68 sono riconosciuti solo se l'interessato è un «lavoratore» ed inoltre il vantaggio in questione non va considerato come vantaggio sociale; l'attrice ritorce che suo marito, lavoratore migrante, residente in Francia, era soggetto alla normativa comunitaria in quanto italiano, il numero dei figli a carico del capofamiglia superava il minimo previsto dalla legge francese, e che il requisito della cittadinanza francese costituisce una discriminazione a danno dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri, vietata dalla stessa normativa comunitaria.
paragrafo 4
La Fiorini si richiama, inoltre, al codice francese della famiglia e dell'assistenza sociale che, all'art. 20 redige un elenco non limitativo delle forme generali di compensazione degli oneri familiari e che menziona le «riduzioni sulle tariffe di trasporto per ferrovia». Secondo quanto essa sostiene, la distinzione tra vantaggi connessi alla famiglia e vantaggi sociali, invocata dalla SNCF, è in contrasto con lo spirito e la lettera della disciplina comunitaria nonchè con le sentenze della Corte.
paragrafo 5
È questo il motivo per cui essa chiede che la Corte sancisca che «il tesserino a riduzione rilasciato della SNCF alle famiglie numerose» costituisca per i lavoratori degli Stati membri della Comunità un vantaggio sociale che agevola lo stabilimento e la libera circolazione conformemente alla normativa comunitaria.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 2. Osservazioni della Société nationale des chemins de fer français

paragrafo 1
La SNCF esamina anzitutto gli artt. 48 e 49 del trattato CEE ed il regolamento n. 1612/68, adottato in attuazione di tali articoli.
paragrafo 2
Da tale esame risulta che i vantaggi conferiti ai cittadini degli Stati membri sono esclusivamente quelli inerenti alla qualità di lavoratore e che altri vantaggi esulano dalla sfera d'applicazione di cui all'art. 7, n. 2, e possono, quindi, venir attribuiti agli interessati soltanto qualora essi siano espressamente contemplati da un'altra norma, come, per esempio, l'art 9 del regolamento n. 1612/68 relativo all'alloggio del lavoratore.
paragrafo 3
La SNCF disanima poi la summenzionata sentenza Michel S., nella quale la Corte ha affermato per diritto che rientrano fra i vantaggi contemplati dall'art. 7 del regolamento n. 1612/68 «le prestazioni contemplate dalle leggi interne al fine della riqualificazione sociale dei minorati …».
paragrafo 4
All'uopo, la SNCF osserva, in primo luogo, che in tale sentenza, la Corte ha deciso che i vantaggi di cui all'art. 7, «sono quelli che, essendo connessi ad un rapporto di lavoro, spettano esclusivamente ai lavoratori, non già quelli previsti a favore dei loro familiari».
paragrafo 5
In secondo luogo, essa ritiene abusiva l'interpretazione di tale sentenza proposta da taluni commentatori, cioè, per determinare i vantaggi contemplati dall'art. 7, la Corte non si richiama più al nesso di tali vantaggi con le condizioni d'impiego e di lavoro. Secondo la SNCF la Corte continua ad affermare il principio, valido per tutti i casi che non costituiscono una deroga espressa, della necessità di un nesso eziologico tra vantaggi e «impiego» o «condizioni d'impiego e di lavoro». Se ne desume che le deroghe a tale principio vanno interpretate in senso restrittivo.
paragrafo 6
Essa rinvia, a tale proposito, al «Programma d'azione in favore dei lavoratori migranti e loro familiari», presentato dalla Commissione al Consiglio in data 18 dicembre 1974 e redatto in questi termini:
paragrafo 7
«Si deve peraltro constatare che anche tra lavoratori nazionali e lavoratori migranti comunitari non è ancora stata raggiunta una totale parità di trattamento per quanto concerne le condizioni di vita e di lavoro, e che sussistono ancora a tale proposito lacune ed imperfezioni. Per ovviare a tale situazione è necessario: estendere ai lavoratori degli altri Stati membri e ai loro familiari le prestazioni sociali non direttamente connesse con l'esercizio di un'attività retribuita e attualmente riservata dagli Stati membri solo ai propri cittadini»… ed in nota: «a titolo di esempio: riduzioni sui trasporti pubblici, sussidi alle famiglie numerose e ai minorati, ecc.».
paragrafo 8
La SNCF sottolinea che, contrariamente ai biglietti popolari per i viaggi di vacanze o agli abbonamenti detti «di lavoro», di cui fruiscono i cittadini stranieri per il solo fatto di rivestire la qualifica di lavoratore, il tesserino a riduzione per famiglie numerose non costituisce un vantaggio connesso a tale qualifica. Risulta, inoltre, dai testi legislativi relativi al tesserino a riduzione, elaborati dal legislatore essenzialmente nell'intento di promuovere l'incremento demografico in Francia, che i due unici criteri da prendere in considerazione per la concessione delle riduzioni in questione sono la cittadinanza e la nozione di figli a carico.
paragrafo 9
La SNCF conclude che era quindi logico rifiutare all'attrice il tesserino a riduzione per famiglie numerose.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Le osservazioni del governo francese

paragrafo 1
Il governo francese ritiene che nella presente causa l'unica possibilità che gli si presenta è quella di condividere l'atteggiamento della SNCF.
paragrafo 2
Infatti l'art. 7 del regolamento n. 1612/68 precisa che il lavoratore, cittadino di un altro Stato membro dev'essere assimilato ai lavoratori nazionali per tutte le condizioni d'impiego e di lavoro. Orbene, l'istituzione del tesserino a riduzione per le famiglie numerose ha una funzione essenzialmente demografica e della riduzione può fruire qualsiasi francese, indipendentemente dello stato di lavoratore del capofamiglia.
paragrafo 3
Il governo richiama l'attenzione sul fatto che le disposizioni relative alla concessione del tesserino a riduzione sono incluse nel «Code de la famille et de l'aide sociale» al suo titolo I («protezione sociale della famiglia») capitolo II, sezione I («forme generali di compensazione degli oneri familiari»). La fattispecie rappresenta un caso diverso da quelli risolti con le sentenze pronunziate nella summenzionata causa 76-72, Michel S., e nella causa 68-74 (Alaimo, sentenza 29 gennaio 1975, Racc, 1975, pag. 109).
paragrafo 4
Il governo richiama infine l'attenzione sul contenuto del programma d'azione della precitata Commissione. Secondo il parere del governo, in tale norma è ravvisabile soltanto il riconoscimento dello stato attuale del diritto invocato dalla SNCF, a sostegno della sua decisione.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 4. Le osservazioni del governo della Repubblica italiana

paragrafo 1
Il governo italiano ritiene che al quesito proposto dal giudice francese debba darsi soluzione positiva, non potendo dubitarsi che la possibilità di godere, in ragione della consistenza numerica del nucleo familiare, di riduzioni ferroviarie costituisca un «vantaggio sociale» ai sensi dell'art, 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68. Nelle sentenze pronunziate nella precitata causa Ugliola e nella causa Marsman (causa 44-72, Racc. 1972, pag. 1243), la Corte di giustizia ha precisato «che la disciplina comunitaria in materia sociale è basata sul principio che il diritto di ciascuno Stato membro deve garantire ai cittadini degli altri Stati membri, occupati nel suo territorio, il complesso dei vantaggi attribuiti ai propri cittadini».
paragrafo 2
Il governo' italiano richiama l'attenzione sul quinto considerando e fa presente che lo scopo della normativa dettata con il regolamento è appunto «l'inserimento della famiglia del lavoratore migrante nel tessuto sociale del paese ospitante». Il solo fatto di non poter usufruire delle riduzioni (nelle tariffe dei trasporti) concesse ai cittadini nazionali costituirebbe un ostacolo a quella mobilità ed a quella integrazione che la normativa comunitaria è rivolta a garantire.
paragrafo 3
Secondo il parere del governo italiano, alla inclusione, tra i «vantaggi sociali» delle riduzioni ferroviarie non può essere naturalmente di ostacolo il fatto che tali riduzioni siano contemplate con norme di carattere generale, che prescindono dall'esistenza di un rapporto di lavoro. Se ai lavoratori migranti dovessero applicarsi le sole disposizioni nazionali concernenti espressamente i lavoratori, sarebbe agevole eludere la rilevanza della normativa comunitaria generalizzando a favore di tutti i cittadini determinati «vantaggi sociali». Deve considerarsi sufficiente che delle norme di contenuto generale possano usufruire i lavoratori nazionali.
paragrafo 4
Del resto, il solo fatto che il godimento da parte del lavoratore migrante degli «stessi vantaggi sociali» del lavoratore nazionale sia contemplato in norma autonoma e distinta da quella concernente la parità di trattamento nelle «condizioni di lavoro», è già sufficiente a dimostrare che i vantaggi sociali non sono soltanto quelli connessi all'esercizio dell'attività lavorativa.
paragrafo 5
Altrimenti dovrebbe ritenersi che il lavoratore migrante non avrebbe più diritto di fruire dei vantaggi sociali, quante volte, ad esempio, restasse senza posto di lavoro. Alla stessa guisa, se «vantaggi fiscali», di cui si fa menzione contestualmente ai vantaggi sociali, dovessero considerarsi solo quelli connessi allo svolgimento attuale di un'attività lavorativa, le agevolate aliquote di tassazione per ipotesi contemplate nella legislazione di uno Stato membro per le pensioni sarebbero applicabili alle sole pensioni dei lavoratori nazionali.
paragrafo 6
È quindi la stessa manifesta erroneità di tali conclusioni, necessariamente conseguenziali ad una restrittiva interpretazione delle norme comunitarie, a dimostrare che il legislatore comunitario, nel garantire ai lavoratori migranti gli stessi vantaggi in materia sociale, fiscale e di alloggio goduti dai lavoratori nazionali, non ha avuto riguardo ai soli .vantaggi connessi all'esercizio dell'attività lavorativa.
paragrafo 7
La necessità di svincolare la nozione di «vantaggi sociali» dall'attualità della prestazione di lavoro è confermata, infine, dal regolamento della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere nel territorio di uno Stato membro, a titolo permanente, dopo aver occupato un impiego (GU n. L 142, pag. 24), il cui art. 7 dispone che «i beneficiari del presente regolamento continuano a fruire del diritto alla parità di trattamento previsto dal regolamento n. 1612/68 del Consiglio».
paragrafo 8
Benché nessuna contestazione sia insorta tra le parti nel giudizio di merito in ordine all'applicabilità dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68 ai familiari del lavoratore, può essere opportuno, quantomeno, che la Corte di giustizia prenda in esame tale questione, in quanto essa è stata sollevata in altri procedimenti analoghi.
paragrafo 9
Il governo fa presente che la sentenza di cui sopra, nella causa Michel S., non va interpretata nel senso che essa limiti, in linea di principio, il godimento dei vantaggi sociali alla sola persona dei lavoratori migranti. La distinzione, stabilita in tale sentenza, tra vantaggi riconosciuti ai lavoratori e vantaggi riconosciuti ai loro familiari è stata delineata non al fine di escludere la riferibilità a questi dei vantaggi previsti in favore del lavoratore, quanto piuttosto per la specialità, per la questione da risolvere, dell'art. 12 del regolamento e quindi nell'ambito di una prospettiva volta all'individuazione della norma applicabile al caso in discussione.
paragrafo 10
Le argomentazioni già sopra svolte in merito alle finalità stesse della normativa comunitaria, inducono ad escludere, sempre ad avviso del governo italiano, la possibilità di discriminare i vantaggi sociali in questione sotto il profilo soggettivo.
paragrafo 11
Il governo italiano assume che, per una molteplicità di motivi, dalla sola collocazione sistematica delle varie norme non si possa desumere il contrario. L'intitolazione dei due gruppi di norme relativi al lavoratore ed alla sua famiglia risponde solo a formali esigenze sistematiche e non è rivolta allo scopo di distinguere i diritti del lavoratore da quelli dei suoi familiari. Le norme specifiche in favore dei familiari non costituiscono eccezioni ad un principio che limiti alla sola persona del lavoratore il godimento dei vantaggi sociali. Queste sono autonoma espressione del principio di non discriminazione, al quale è ispirata la normativa comunitaria.
paragrafo 12
La stessa manifesta iniquità d'un'interpretazione restrittiva induce il governo italiano a ritenere che il presente giudizio d'interpretazione fornisca alla Corte di giustizia la più favorevole occasione di pronunciarsi, secondo l'estensiva interpretazione sempre adottata, in tema di norme sulla libera circolazione dei lavoratori.
paragrafo 13
Una pronunzia della Corte di giustizia in tal senso verrebbe del resto ad accelerare la realizzazione del programma volto all'integrazione, programma più volte favorito ed auspicato dalla stessa Commissione delle Comunità europee.
paragrafo 14
Il governo italiano ritiene infine che ai fini della decisione della Corte assuma rilievo l'art. 7 del trattato CEE e sottolinea che tale articolo, il quale vieta ogni discriminazione basata sulla nazionalità enuncia un principio cardine dell'ordinamento comunitario, principio di cui gli artt. 48-51 del trattato rappresentano essi stessi esplicazione ed attuazione. Il principio costituicse quindi, per la sua stessa particolare rilevanza, un criterio d'interpretazione della normativa comunitaria ed al tempo stesso una direttiva per l'azione delle istituzioni della Comunità.
paragrafo 15
Negare il tesserino a riduzione alla parte attrice nella causa di merito significherebbe irrefutabilmente violare il divieto di discriminazioni stabilito dall'art. 7 del trattato CEE. Per la decisione della causa di merito, quindi, nessuna necessità può ravvisarsi, ad avviso del governo italiano, di ricorrere alla speciale normativa contemplata in favore dei lavoratori migranti (che non potrebbe del resto derogare evidentemente al divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità).
paragrafo 16
Diversamente, dovrebbe ammettersi una possibile disparità di trattamento per i cittadini degli altri Stati membri, non solo per i vantaggi, quali ad esempio riduzioni concesse in vista della qualifica o dell'età degli utenti, ma per qualsiasi prestazione di servizi sociali e pubblici e per gli stessi prezzi al consumo dei prodotti. È proprio assurdità stessa di tali ipotesi a far escludere a priori ed indipendentemente dalla speciale normativa stabilita in favore dei lavoratori migranti la possibilità di negare per motivi di nazionalità la riduzione ferroviaria riconosciuta alle famiglie numerose.
paragrafo 17
Sarebbe davvero singolare, del resto, consentire per le persone una discriminazione nelle tariffe dei trasporti espressamente vietata, per le merci, dall'art. 79, n. 1, del trattato di Roma.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 5. Le osservazioni della Commissione

paragrafo 1
La Commissione premette che è sullo Stato francese che, in definitiva, grava l'onere delle riduzioni. Essa osserva inoltre che tali riduzioni per famiglie numerose, se non proprio secondo un identico regime, esistono anche nel Belgio, in Danimarca, nella Repubblica federale di Germania nonchè nel Lussemburgo. Orbene, è evidente che, come in Francia, tali riduzioni per famiglie numerose sono concesse anche negli altri Stati membri soltanto ai rispettivi cittadini, ed in relazione unicamente al numero dei figli. È quindi logico chiedersi se, al di là dell'indubbio vantaggio sociale di tali riduzioni e senza pregiudicare il senso di tale termine ricorrente nell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, l'esclusione degli stranieri, cittadini di altri Stati membri dai viaggi a riduzione, non costituisce una pratica discriminatoria, vietata dall'art. 7 del trattato CEE.
paragrafo 2
Nelle sue osservazioni relative alla questione pregiudiziale, la Commissione richiama il considerando già menzionato, della sentenza Michel S., secondo cui i vantaggi contemplati dall'art. 7 del regolamento n. 1612/68 «sono tuttavia quelli che, essendo connessi ad un rapporto di lavoro, spettano esclusivamente ai lavoratori» e non ai loro familiari.
paragrafo 3
La Commissione fa in primo luogo presente che l'attrice nella causa di merito non riveste essa stessa la qualifica di lavoratrice subordinata, bensì essa è autorizzata a risiedere nel territorio francese, in forza del regolamento della Commissione n. 1251/70 e ch'essa è l'avente causa di un lavoratore. È quindi rispetto all'altro coniuge che occorre stabilire se i tesserini a riduzione costituiscano un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.
paragrafo 4
Essa sottolinea, poi, che. i tesserini a riduzione vengono rilasciati a prescindere dalla qualifica di lavoratore subordinato, donde risulta che essi non costituiscono un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 1612/68.
paragrafo 5
Orbene, ad avviso della Commissione, ciò non implica che i vantaggi di cui fruiscono i cittadini per legge, che come è stato precisato dalla Corte «costituiscono una delle disposizioni giuridiche fondamentali della Comunità», (sentenza 2-74, Reyners, Racc. 1974, pag. 631), non vengano concessi ora. Anche se la disposizione specifica del trattato, nella fattispecie l'art. 48, non consente d'eliminare qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, si può far ricorso alla disposizione generale del trattato, e cioè all'art. 7, a termini del quale, «è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità». La Commissione a tal uopo fa presente che la Corte, nella sua sentenza 12 dicembre 1974 (causa 36-74, Walrave e Koch, Racc. 1974, pag. 1405), ha riconosciuto implicitamente l'efficacia immediata di quest'ultimo articolo, che rappresenta un principio generale, sul quale si impernia l'intero diritto comunitario.
paragrafo 6
Essa sottolinea in proposito che in tale sentenza la Corte ha statuito che «gli artt. 7, 48 e 59 vietano, nei settori da essi rispettivamente disciplinati, qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza» e che gli artt. 48 e 59 del trattato, nei settori da essi rispettivamente disciplinati «concretizzano il principio programmatico di non discriminazione sancito dall'art. 7 riguardo al complesso delle materie disciplinate dal trattato.»
paragrafo 7
La Commissione propone quindi alla Corte di giustizia di risolvere la questione sottopostale dalla Corte d'appello di Parigi come segue:
paragrafo 8
«I tesserini ferroviari a riduzione rilasciati in uno Stato membro alle famiglie numerose aventi la cittadinanza dello Stato interessato, costituiscono una discriminazione praticata in ragione della cittadinanza nei confronti dei cittadini di altri Stati membri ai sensi dell'art. 7 del trattato CEE».
paragrafo 9
L'attrice nella causa di merito, con l'avv. J. Schlissinger, la SNCF, rappresentata dall'avv. A.G. Michel, e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig.na Marie-José Jonczy, hanno svolto le loro osservazioni orali all'udienza del 23 ottobre 1974.
paragrafo 10
Nel corso di tale udienza, il patrono della SNCF ha fra l'altro sottolineato che l'art. 7 del trattato CEE, invocato dal governo italiano e dalla Commissione, è applicabile soltanto «nel campo di applicazione del presente trattato e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste». Orbene, in primo luogo, le disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori costituiscono tali disposizioni specifiche ed, in secondo luogo, nella fattispecie, non sussiste alcun nesso eziologico tra il rilascio di un tesserino a riduzione per famiglie numerose ed una qualsiasi attività lavorativa od economica.
paragrafo 11
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 18 settembre 1975.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 14 marzo 1975, pervenuta in cancelleria il 21 successivo, la Corte d'appello di Parigi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la questione del se la tessera a riduzione per famiglie numerose rilasciata dalla Société nationale des chemins de fer français costituisca, per i lavoratori degli Stati membri, un «vantaggio sociale» ai sensi dell'art. 7 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU n. L 257 del 19 ottobre 1968).
punto 2
Risulta dalla sentenza di rimessione che la causa principale ha ad oggetto il rifiuto opposto dalla SNCF alla domanda diretta ad ottenere tale tessera a riduzione, domanda presentata da una cittadina italiana, residente in Francia, il cui coniuge, del pari cittadino italiano, lavorava in Francia, dove è deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro, lasciando una vedova e quattro figli minorenni.
punto 3
La domanda è stata respinta, a motivo della cittadinanza dell'attrice, in forza della legge francese che prescrive che la tessera a riduzione per famiglie numerose è in linea di principio esclusivamente riservata ai cittadini francesi e che essa viene rilasciata unicamente agli stranieri il cui Stato d'origine abbia concluso con la Francia un trattato di reciprocità relativamente al settore de quo, il che non ha avuto luogo per l'Italia.
punto 4
La legge francese 29 ottobre 1921, emendata dalla legge 24 dicembre 1940 e dal decreto 3 novembre 1961, dispone che, per le famiglie con a carico almeno tre figli di età inferiore agli anni 18, previa domanda del capofamiglia, il padre, la madre e ciascun figlio riceveranno una carta d'identità che dà loro diritto a talune riduzioni sulle tariffe della SNCF.
punto 5
Il codice francese della famiglia e dell'assistenza sociale (decreto 24 gennaio 1956) dispone all'art. 20 che, allo scopo di assistere le famiglie nell'educazione dei figli, sono loro concessi determinati assegni e prestazioni, enumerati in maniera non limitativa, tra cui figurano, oltre alle prestazioni familiari contemplate dalla legislazione in materia di previdenza sociale nonché a riduzioni od esenzioni fiscali, riduzioni sulle tariffe di trasporto per ferrovia contemplate dalla legge di cui trattasi.
punto 6
Benché nell'ambito dell'art. 177 non possa applicare la norma comunitaria ad una determinata fattispecie, e quindi non possa qualificare una legge interna, la Corte è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale elementi d'interpretazione del diritto comunitario, che potranno guidarlo nella valutazione degli effetti di detta legge.
punto 7
Il regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, dispone, all'art. 7, n. 1, che il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere nel territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto riguarda tutte le condizioni di impiego e di lavoro.
punto 8
In forza del n. 2, egli fruisce «degli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali».
punto 9
In forza del n. 3, egli fruisce altresì «allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell'insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione».
punto 10
L'appellata nella causa principale ha fatto presente che i vantaggi così contemplati sono esclusivamente quelli inerenti alla qualità di lavoratore, per il fatto che essi sono in relazione con lo stesso contratto di lavoro.
punto 11
Benché sia vero che talune disposizioni di tale articolo fanno riferimento a relazioni scaturite dal contratto di lavoro, ve ne sono altre che esulano da tali relazioni, in quanto presuppongono persino, come ad esempio la reintegrazione professionale ed il reimpiego in caso di disoccupazione, la cessazione di un precedente rapporto di lavoro.
punto 12
Stando così le cose, non si può interpretare in senso restrittivo il riferimento ai «vantaggi sociali» di cui all'art. 7, n. 2.
punto 13
Ne risulta, nella prospettiva della parità di trattamento perseguita dalla disposizione, che la sfera d'applicazione pratica va delimitata in guisa da comprendere tutti i vantaggi sociali e fiscali, a prescindere dal fatto che essi siano connessi o meno al contratto di lavoro, quali le riduzioni sui prezzi di trasporto a favore delle famiglie numerose.
punto 14
Si deve poi accertare se un tale vantaggio vada riconosciuto alla vedova ed ai figli dopo il decesso del lavoratore migrante, nel caso in cui la legge nazionale disponga che una carta d'identità che dà diritto alla riduzione viene rilasciata a ciascun membro della famiglia, previa domanda del capofamiglia.
punto 15
Qualora la vedova ed i figli minorenni di un cittadino nazionale abbiano diritto a tali tessere, nell'ipotesi in cui la domanda sia stata fatta dal padre prima del decesso, lo stesso deve accadere allorquando il padre deceduto sia stato un lavoratore migrante cittadino di un altro Stato membro.
punto 16
Sarebbe incompatibile con la lettera e con lo spirito della normativa comunitaria relativa alla libera circolazione dei lavoratori privare i superstiti di tale vantaggio a seguito del decesso del lavoratore, dal momento che il vantaggio stesso è riconosciuto ai superstiti d'un cittadino, dello Stato di cui trattasi.
punto 17
All'uopo si devono porre in rilievo le disposizioni del regolamento n. 1251/70 della Commissione relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un posto.
punto 18
Infatti, l'art. 3, n. 1, di tale regolamento dispone che, i familiari di un lavoratore, con esso residenti nel territorio di uno Stato membro, hanno diritto di risiedervi a titolo permanente, qualora il lavoratore abbia acquisito il diritto di risiedere nel territorio di questo Stato, e ciò anche dopo il suo decesso, mentre l'art. 7 prescrive che «i beneficiari del presente regolamento continuano a fruire del diritto alla parità di trattamento previsto dal regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio».
punto 19
La questione sottoposta a questa Corte va quindi risolta come segue: l'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 1612/68 va interpretata nel senso che i vantaggi sociali contemplati da tale disposizione comprendono le tessere a riduzione sui prezzi di trasporto, rilasciate alle famiglie numerose da un ente ferroviario nazionale, e ciò anche se tale vantaggio sia stato richiesto soltanto dopo il decesso del lavoratore, a favore della sua famiglia residente nello stesso Stato membro.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
20/21 Le spese sostenute dal governo francese, dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Corte d'appello di Parigi con sentenza 14 marzo 1975, afferma per diritto: L'art. 7, n. 2 del regolamento del Consiglio n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità va interpretato nel senso che i vantaggi sociali contemplati da tale disposizione comprendono le tessere a riduzione sui prezzi di trasporto, rilasciate alle famiglie numerose da un ente ferroviario nazionale, e ciò anche se tale vantaggio sia richiesto soltanto dopo il decesso del lavoratore, a favore della sua famiglia residente nello stesso Stato membro.

Firme

R. Lecourt J. Mertens de Wilmars A. J. Mackenzie Stuart A. M. Donner R. Monaco P. Pescatore H. Kutscher M. Serensen A. O'Keeffe Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 30 settembre 1975. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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