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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 17 giugno 1975, causa 7/75

Decisione
decisa il 1975-06-17
ECLI
ECLI:EU:C:1975:80

Epigrafe

Nel procedimento 7-75, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale presentata alla Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunal du travail di Nivelles nella causa dinanzi ad esso pendente fra CONIUGI F., residenti nel Belgio, e STATO BELGA, nella persona del Ministro della previdenza sociale, Bruxelles, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 12 del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, «relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità» (GU L 257 del 19. 10. 1968) e del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione del regime di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GU L 149 del 5. 7. 1971), in relazione agli assegni a favore dei minorati, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J. Mertens de Wilmars e A. J. Mackenzie Stuart, presidenti di sezione; A. M. Donner, R. Monaco, P. Pescatore, H. Kutscher, M. Sørensen (relatore) e A. O'Keeffe, giudici; avvocato generale: A. Trabucchi, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Il provvedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte CEE possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

punto 1
I coniugi F., cittadini italiani, risiedono dal 1947 in Belgio, dove il sig. F. è occupato come lavoratore subordinato. Il loro figlio, Renzo, nato in Belgio il 29 luglio 1959, è affetto fin dalla nascita, da invalidità totale. Nell'agosto 1973, i coniugi F. presentavano al Ministero della previdenza sociale, a nome del figlio, una domanda rivolta ad ottenere l'assegno ordinario per minorati a norma della legge belga 27 giugno 1969 (Moniteur Belge del 15 luglio 1969). Secondo tale legge, possono fruire dell' assegno i cittadini belgi, residenti in Belgio, che abbiano compiuto 14 anni, siano affetti da incapacità lavorativa non inferiore al 30 % e debbano far assegnamento unicamente su un reddito inferiore al minimo stabilito. La domanda veniva respinta con provvedimento 19 marzo 1974, in quanto l'interessato — destinatario della decisione di rigetto —, non essendo cittadino belga, non aveva «maturato 15 anni di residenza in Belgio dopo il compimento del 20o anno». La motivazione si richiamava all'accordo provvisorio europeo dell'11 dicembre 1953, concernente i regimi di previdenza sociale contro la vecchiaia, l'invalidità, ed a favore dei superstiti, che prevede i casi nei quali la legge belga può applicarsi agli stranieri. Il 19 aprile 1974, i coniugi F. impugnavano tale provvedimento dinanzi al Tribunal du travail di Nivelles. Il pubblico ministero, il 23 dicembre 1974, ha riconosciuto che, alla luce della legislazione belga e dell'accordo provvisorio europeo, la domanda appare infondata; egli, tuttavia, tenuto conto del fatto che l'interessato è figlio di un lavoratore subordinato, cittadino di uno Stato membro, si chiede se sia il caso di applicare la legge in tutto il suo rigore. Richiamandosi alle sentenze della Corte di giustizia 11 aprile 1973 nella causa 76-72, Michel S. (Racc. 1973, pag. 457) e 28 maggio 1974 nella causa 187-73, Callemeyn (Racc. 1974, pag. 553), egli ha pertanto suggerito al Tribunal du travail di sottoporre al giudice comunitario due questioni vertenti sulla intepretazione dei regolamenti nn. 1612/68 e 1408/71. Il Tribunal du travail, ritenendo che l'interpretazione dell'accordo provvisorio europeo data dall'amministrazione belga «non appare — prima facie — molto logica», ha concluso che sono i genitori, non già i figli minori, che devono presentare il requisito della residenza. «Tale soluzione, però, — ha riconosciuto il Tribunal — potrebbe spostare il problema senza risolvere la questione del se si debba scegliere l'età di 18 (art. 384 C.C.), 21 (art. 389 C.C.) o 25 anni come età della “emancipazione”, cioè l'età in cui il minorato diventa personalmente titolare del diritto. Appare quindi logico seguire il parere dell'uditore, ed adire la Corte di giustizia delle CC.EE., sottoponendole le due questioni formulate più innanzi ed aggiungendone una terza che riflette il timore manifestato nel presente considerando». Per questi motivi, il Tribunal du travail, con provvedimento 13 gennaio 1975, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni: 1. Se i provvedimenti contemplati all'art. 12 del regolamento CEE, 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità comprendano gli assegni di cui alla legge belga 27 giugno 1969, in quanto ne siano destinatari i figli minorati dei lavoratori dipendenti. 2. Se il regime degli assegni ai minorati, istituito dalla legge 27 giugno 1969, nella parte relativa ai figli dei lavoratori dipendenti, rientri nella sfera di applicazione del regolamento CEE del .Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti ed ai loro famigliari emigrati nel territorio comunitario. 3. In caso di soluzione affermativa, se i minorenni beneficiari in quanto il loro dante causa, al momento dell'applicazione del regime, possedeva i requisiti prescritti, continuino a fruirne, una volta usciti dallo stato di minorità, anche se non possiedono personalmente i requisiti di residenza prescritti sino a quel momento per il loro dante causa.
punto 2
Il provvedimento di rinvio è stato registrato in cancelleria il 27 gennaio 1975. I ricorrenti nella causa principale, rappresentati dal sig. D. Rossini, direttore del servizio sociale del «Patronato ACLI», lo Stato belga, rappresentato dal Ministro della previdenza sociale, il Governo italiano, rappresentato dall'ambasciatore A. Maresca, in qualità di agente, assistito dal sig. I.M. Braguglia, vice avvocato dello Stato, e la Commissione, rappresentata dalla sig.na Marie-José Jonczy, del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agente, hanno presentato osservazioni scritte. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 1. Osservazioni presentate dai ricorrenti nella causa principale

paragrafo 1
Secondo i ricorrenti, il regolamento n. 1612/68, come si evince dalla sentenza della Corte nella causa Michel S., già citata, non è pertinente al presente caso.
paragrafo 2
Per risolvere la controversia non resta, pertanto, che analizzare la sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71, ratione materiae e ratione personae. La Corte ha già precisato l'ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento nella sentenza Callemeyn sopra ricordata, affermando per diritto che «le prestazioni di cui all'art. 4, n. 1, lettera b), del regolamento n. 1408/71 includono quelle previste dalle legislazioni nazionali sui sussidi a favore dei minorati fisici nella misura in cui tali disposizioni concernono i lavoratori ai sensi dell'art. 1, lettera a), del suddetto regolamento, ed attribuiscono loro un diritto, legalmente tutelato, a tali prestazioni».
paragrafo 3
Secondo i ricorrenti, si tratta quindi di stabilire se tale diritto spetti anche ai familiari del lavoratore. Richiamandosi, in particolare, all'art. 2, n. 1, del regolamento suddetto — che ne definisce la sfera di applicazione ratione personae, includendovi esplicitamente i familiari del lavoratore —, nonché all'art. 3, n. 1, — che garantisce ai lavoratori comunitari espatriati nell'ambito della Comunità la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato in cui risiedono — i ricorrenti sostengono che al loro figliolo, indipendentemente dalla sua cittadinanza, spettano le prestazioni stabilite dalla legge belga a favore dei minorati.
paragrafo 4
A loro avviso, l'applicazione rigorosa della legislazione belga condurrebbe all' assurda conseguenza di negare ai figli di lavoratori migranti, i quali non abbiano compiuto i 35 anni di età e siano affetti da una minorazione fisica o psichica, un minimo di mezzi di sussistenza, e di precludere quindi loro lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
paragrafo 5
Un siffatto risultato sarebbe incompatibile con gli obiettivi fondamentali sanciti dagli artt. 48 e 117 del trattato CEE, e cioè, l'abolizione, nell'ambito della Comunità, di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, nonché, — com'è ricordato nel quinto considerando del regolamento n. 1408/71 — il miglioramento del tenore di vita e delle condizioni di lavoro dei lavoratori migranti. Gli assegni a favore dei minorati vengono ad incidere sul pubblico bilancio, che però è alimentato tra l'altro, anche dalle imposte pagate dai lavoratori migranti.
paragrafo 6
Pertanto, i ricorrenti suggeriscono di rispondere nel modo seguente ai quesiti sottoposti alla Corte:
paragrafo 7
«Le prestazioni di invalidità di cui all' art. 4, n. 1, lettera b), del regolamento n. 1408/71 includono quelle previste dalle legislazioni nazionali in materia di assegni a favore dei minorati purché siano destinate a coloro che, ai sensi del suddetto regolamento possono definirsi lavoratori, oppure ai familiari con essi conviventi o comunque a loro carico. Esse spettano ai figli dei lavoratori provenienti da un altro Stato membro indipendentemente dalla loro età ed alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante».

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 2. Osservazioni dello Stato belga

paragrafo 1
Per quanto concerne la prima questione, lo Stato belga sostiene che, se si analizza la legislazione attuale tenendo conto del suo sviluppo storico, si deve concludere che le prestazioni contemplate dalla legge 27 giugno 1969 esulano dalla sfera di applicazione dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68. In effetti, la legge 1963 relativa al riadattamento sociale dei minorati, contempla prestazioni onde facilitare l'avviamento al lavoro e il perfezionamento professionale dei minorati studenti o apprendisti; tali disposizioni non ricompaiono però nelle leggi posteriori in materia di sussidi per i minorati. Detti sussidi hanno ora la funzione di agevolare la terapia dell'invalidità e delle sue conseguenze.
paragrafo 2
Quanto alla seconda questione, essa, secondo lo Stato belga, concerne in particolare la sfera di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71. La Corte ha già affrontato un problema identico, riguardo al vecchio regolamento n. 3, nella causa 39/74, Costa c. Stato belga (sentenza 13.11.1974, Racc. 1974, pag. 1251). In quell'occasione, essa ha precisato, a proposito della legge belga 27 giugno 1969, che «data l'ampiezza della cerchia dei destinatari, tali norme assolvono in pratica una duplice funzione, consistente nel garantire sia un minimo di assistenza ai minorati che non beneficiano di alcun sistema di previdenza sociale, sia un reddito complementare agli assicurati della previdenza sociale colpiti da incapacità lavorativa permanente» (ottavo considerando). La Corte ha concluso affermando per diritto: «una legislazione nazionale, che preveda in favore delle persone cui si riferisce il regolamento n. 3 un diritto soggettivo a riscuotere gli assegni per i minorati, rientra nell'ambito della previdenza sociale, disciplinata dall'art. 51 del trattato e dalle sue norme di attuazione».
paragrafo 3
Richiamandosi alle disposizioni del regolamento n. 3 che definiscono la sfera di applicazione ratione personae di tale regolamento e precisano la nozione di «familiari», lo Stato belga assume che, tenuto conto dei limiti stabiliti dalla Corte, in particolare nella sentenza Costa (ottavo considerando), i destinatari della norma si determinano in funzione della sfera di applicazione ratione materiae del regolamento. Pertanto, le prestazioni contemplate dalla normativa comunitaria spettano ai familiari di un lavoratore solo come riflesso del diritto immediato riconosciuto al lavoratore dalla legge dello Stato ospitante.
paragrafo 4
Per quanto riguarda la sfera di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, lo Stato belga sostiene che il diritto alla parità di trattamento può essere invocata solo dai «lavoratori» ai sensi dell'art. 1, lettera a) e dai loro «familiari» ai sensi dell'art. 1, lettera f) di tale regolamento. In proposito, esso fa notare che nella sentenza Costa, già citata, la Corte si limita a richiamarsi all'art. 51 del trattato CEE ed alle sue norme di attuazione, senza fare cenno alcuno all' art. 7, il quale sancisce la parità di trattamento in tutti i settori disciplinati dal trattato.
paragrafo 5
Ai sensi dell'art. 1, lettera f), del regolamento n. 1408/71, «il termine “familiare” designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare, oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate …» Nella fattispecie, la legge belga, che continua ad esercitare il proprio effetto nei limiti precisati dalla Corte, non conferisce ai familiari alcun diritto a prestazioni di invalidità come semplice riflesso del diritto soggettivo del lavoratore. Il diritto soggettivo agli assegni per minorati, per di più, non è conferito ipso jure al lavoratore o ai familiari di un lavoratore. La legislazione in oggetto ignora manifestamente i familiari.
paragrafo 6
Lo Stato belga, quindi, suggerisce alla Corte di risolvere la seconda questione nel modo seguente:
paragrafo 7
«Il figlio di un lavoratore esula dai soggetti disciplinati dal regolamento n. 1408/71 solo se la legislazione nazionale del paese ospitante è conciliabile con il regolamento comunitario in quanto miri ad integrare il reddito dei beneficiari delle prestazioni di invalidità colpiti da invalidità permanente o allorché essa conferisca ai familiari un diritto immediatamente connesso a quello di cui fruisce il lavoratore. Questo non è il caso della legge belga, la quale conferisce un diritto soggettivo alla prestazione prescindendo dalla qualifica di lavoratore o di familiare di un lavoratore.»
paragrafo 8
Secondo lo Stato belga, infine, il problema sollevato dalla terza questione è estraneo alla competenza della Corte. Infatti, solo la legge nazionale può precisare i requisiti cui è subordinato il diritto alle prestazioni, giacché i regolamenti comunitari mirano unicamente a coordinare i regimi previdenziali degli Stati membri, senza modificarne la sostanza.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni del Governo italiano

paragrafo 1
In merito alla prima questione, il Governo italiano osserva che la Corte ha spesso interpretato in maniera estensiva l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 (sentenze 3. 7. 1974 nella causa 9-74, Casagrande, Racc. 1974, pag. 773, e 29. 1. 1975 nella causa 68/74, Alaimo, Racc. 1975, pag. 109). Se si adotta lo stesso criterio anche nella fattispecie, deve riconoscersi che né la lettera, né la ratio dell'art. 12 vietano di applicare tale norma anche ad un regime di sussidi per figli minorati di lavoratori subordinati, se tale regime può giovare alla qualificazione professionale degli interessati. La prima questione va dunque risolta in senso affermativo.
paragrafo 2
La seconda questione, secondo il Governo italiano, comprende un aspetto oggettivo ed un aspetto soggettivo. Sotto il primo profilo la questione, che chiama in causa il solo regolamento n. 1408/71, non comporta alcun problema particolare; la Corte ha già precisato, nelle sentenze Callemeyn e Costa sopra citate, che il regime belga degli assegni minorati rientra nella sfera di applicazione di tale regolamento.
paragrafo 3
Sotto l'aspetto soggettivo, per contro, il quesito riveste un particolare interesse, giacché il giudice a quo si riferisce espressamente alla situazione dei figli minorati di lavoratori subordinati. Anche sotto questo profilo — sostiene il governo italiano — la questione va risolta in senso affermativo, sia nel caso che la legge interna riconosca che l'indennità costituisce un aiuto ai genitori del minorato, sia che essa conferisca l'indennità come aiuto diretto al minorato stesso.
paragrafo 4
Nella prima ipotesi non si pone alcun problema, giacché il padre del minorato è un lavoratore subordinato. Anche nella seconda ipotesi la questione va risolta in senso affermativo. Infatti, il regolamento n. 1408/71, in forza dell'art. 2, si applica direttamente ai «familiari» dei lavoratori ai sensi dell'art. 1, lettera f). A norma dell'art. 3 dello stesso regolamento, ai familiari dei lavoratori subordinati, riconosciuti come tali dalla legge nazionale, spettano «… i benefici della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato …». Ciò premesso, e tenuto conto del divieto sancito dall'art. 7 del trattato CEE e, in particolare, dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, non può ammettersi che nell'applicare l'art. 2 di tale regolamento si operino discriminazioni fra i figli dei lavoratori stranieri ed i figli dei cittadini dello Stato ospitante. Tale conclusione è conforme alla sentenza Costa, in cui la Corte si richiama (undicesimo considerando) alle «persone cui si riferisce il regolamento n. 3», lasciando così chiaramente intendere che questo regolamento concerne immediatamente anche i familiari dei lavoratori. Se così non fosse, i familiari dei lavoratori stranieri sarebbero discriminati rispetto ai familiari dei lavoratori nazionali. D'altra parte, un lavoratore che in patria fruisce di un assegno a favore del figlio minorato sarebbe restio a trasferirsi in un altro paese della Comunità in cui tale assegno gli venisse negato per ragioni di cittadinanza o di residenza: in tal modo, il principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità resterebbe lettera morta.
paragrafo 5
È quindi opportuno che la Corte precisi che il regolamento n. 1408/71 si applica anche ai familiari dei lavoratori nella loro qualità di soggetti autonomi di diritti e non solo quali beneficiari di vantaggi derivanti dall'assicurazione di cui è titolare il lavoratore.
paragrafo 6
Tuttavia, nel caso in cui la Corte fosse di diverso avviso, la questione in esame andrebbe analizzata alla luce del regolamento n. 1612/68 e, in particolare dell' art. 7, n. 2, giacché il sistema belga offre senza alcun dubbio i «vantaggi sociali» contemplati da tale norma. Secondo il Governo italiano, non esulano, in modo tassativo, dalla sfera di applicazione di tale norma i vantaggi spettanti ai familiari del lavoratore. Anche se la Corte nella sentenza Michel S. si è pronunziata in senso contrario, tale orientamento può giustificarsi col fatto che in quell'occasione essa ritenne opportuna l'applicazione dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68.
paragrafo 7
In effetti, le disposizioni in favore dei familiari di cui agli artt. 10, 11 e 12 di tale regolamento sembrano rappresentare l'applicazione di un principio generale a casi specifici, essendo difficile nella realtà distinguere i vantaggi in favore dei lavoratori da quelli in favore dei loro familiari. Invero, gli uni e gli altri vanno a favore della famiglia del lavoratore considerata come unità, ed il caso di specie dimostra l'artificiosità di una distinzione in tale settore.
paragrafo 8
La terza questione, infine, poggia sul presupposto, anticipato dal giudice a quo nella motivazione del provvedimento di rinvio, che siano i genitori del minorato a dover soddisfare al requisito della residenza.
paragrafo 9
Sotto il profilo del diritto comunitario, nulla impedisce che il minorato continui a percepire l'assegno — anche quando abbia compiuto la maggiore età — se egli resta a carico del lavoratore subordinato e se la legge nazionale consideri un figlio maggiorenne a carico come «familiare» a cagione della sua invalidità.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 4. Osservazioni della Commissione

paragrafo 1
La Commissione ricorda in primo luogo, che la Corte deve evincere dalla lettera dei quesiti sottopostile le questioni riguardanti l'interpretazione del diritto comunitario in via pregiudiziale: essa non è competente né a pronunciarsi su una data fattispecie, né a pronunciarsi sul diritto interno di uno Stato membro.
paragrafo 2
La Commissione ricorda inoltre che nella sentenza 22 giugno 1972 nella causa 1-72, Frilli (Racc. 1972, pag. 457), la Corte ha precisato che ove si debba stabilire se una data legge rientri nella sfera di applicazione dei regolamenti comunitari, il regolamento n. 1612/68 «interverrà eventualmente qualora sia accertato che non si tratta di una prestazione di previdenza sociale», ai sensi dei regolamenti nn. 3 e 1408/71. Per questo motivo, la Commissione ritiene opportuno cominciare con l'analizzare la seconda questione.
paragrafo 3
Essa si richiama innanzitutto ai dispositivi delle sentenze Costa e Callemeyn ed all'ottavo ed undicesimo considerando di quest'ultima. Da tale giurisprudenza, a suo avviso, si evince che nei confronti dei lavoratori subordinati le leggi nazionali che conferiscono ai minorati un diritto soggettivo agli assegni costituiscono delle norme relative alle prestazioni di invalidità ai sensi dei regolamenti nn. 3 e 1408/71, mentre, nel caso di beneficiari diversi dai lavoratori, esse rientrano in un altra branca della previdenza sociale.
paragrafo 4
Richiamandosi poi alle disposizioni dei regolamenti nn. 3 e 1408/71 che precisano la sfera di applicazione ratione personae di tali regolamenti e definiscono la nozione di «familiare», la Commissione afferma che secondo tale nozione è familiare per eccellenza il figlio del lavoratore subordinato. È vero che gli assegni per minorati contemplati dalla legge belga 27 giugno 1969 sono erogati solo dopo il compimento del quattordicesimo anno, limite di età a decorrere dal quale, secondo la legislazione belga, matura normalmente il diritto ai sussidi familiari; va ricordato, tuttavia, che, in caso di infermità grave, la stessa legislazione non stabilisce, a tal fine, alcun limite di età.
paragrafo 5
La Commissione rinvia, a questo proposito, alla definizione della nozione di «prestazioni familiari» di cui all'art. 1, lettera u). Poiché in caso di minorazione gli assegni spettanti ai figli non emancipati sono, secondo la legge belga, versati normalmente alla madre, essi possono considerarsi, quando si tratti di figli di lavoratori, come prestazioni in denaro destinate a far fronte ad oneri familiari. Tale conclusione trova conferma nel fatto che la «prestazione» ai sensi dell'art. 1, lettera t) del regolamento n. 1408/71 comprende «tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari».
paragrafo 6
La Commissione sottolinea inoltre l'esigenza che le difficoltà che possono sorgere, in rapporto alla disciplina comunitaria, per l'applicazione dei regimi previdenziali a carattere collettivo — difficoltà riconosciute dalla stessa Corte nelle sentenze Prilli e Callemeyn — non devono pregiudicare l'obbligo di tutelare anche i componenti la famiglia di un lavoratore migrante pur se essi godano già di una tutela indiretta, in virtù dell'attività lavorativa del capofamiglia. La Commissione suggerisce quindi di rispondere al quesito in esame come segue:
paragrafo 7
«Le prestazioni di cui all'art. 4, n. 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71 includono quelle contemplate dalle norme nazionali in materia di assegni a favore dei minorati quando tali norme concernano i familiari di un lavoratore ai sensi del suddetto regolamento e conferiscano loro un diritto soggettivo all'erogazione di tali prestazioni».
paragrafo 8
In merito alla questione vertente sull'art. 12 del regolamento n. 1612/68, la Commissione assume che la legge belga in oggetto esula dalla sfera di applicazione di tale articolo, in quanto prevede il versamento di assegni a favore dei minorati e non contempla alcuna prestazione che consenta loro di formarsi o di perfezionarsi professionalmente. La Commissione conclude che, in ogni caso, tale questione è priva di contenuto, giacché gli assegni contemplati dalla legge 27 giugno 1969 costituiscono prestazioni di previdenza sociale.
paragrafo 9
In merito alla terza questione, la Commissione afferma che essa mira, in generale, a chiarire la posizione dei minorati che, a cagione della loro età, non possano più essere considerati figli a carico di un lavoratore migrante. Ricordando che, per quanto riguarda gli infermi gravi, la legge belga prescinde, per l'erogazione di sussidi familiari, dall'età degli interessati, la Commissione propone la seguente soluzione:
paragrafo 10
«Il figlio di un lavoratore migrante che, in quanto tale, beneficia dell'assegno per minorati contemplato dalla legislazione di uno Stato membro, conserva il diritto a tale assegno indipendentemente dalla sua età».
paragrafo 11
Nell'udienza del 14 maggio 1975, lo Stato belga, rappresentato dal sig. G. Perl, sécretaire d'administration presso il Ministero della Previdenza sociale, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.na Marie-José Jonczy, consigliere giuridico, hanno presentato osservazioni orali.
paragrafo 12
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 10 giugno 1975.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 2
2/4 Dalla sentenza di rinvio si desume che la causa principale riguarda la domanda, presentata nel 1973 dai genitori di un ragazzo minorato, di fruire di detta legge. I genitori, cittadini italiani, risiedono dal 1947 nel Belgio, dove il padre è regolarmente occupato come lavoratore dipendente e dove il ragazzo è nato nel 1959 e da allora risiede. Il Ministero belga della previdenza sociale ha respinto la domanda adducendo che il ragazzo, che non è cittadino belga, non possiede i requisiti di residenza contemplati dall'accordo provvisorio europeo 11 dicembre 1953, cioè l'aver risieduto nel Belgio per 15 anni dopo il compimento del 20o anno.
paragrafo 3
5/6 Il Tribunal du travail, dinanzi al quale i genitori hanno impugnato il provvedimento del Ministero, ha ritenuto che l'azione era stata esperita dai genitori per ottenere provvidenze sociali alle quali essi hanno personalmente diritto nella loro qualità di genitori aventi a carico un ragazzo minorato, provvidenze che quindi spettano loro direttamente. Il Tribunal du travail ha affermato inoltre che l'accordo provvisorio europeo va interpretato nel senso che i requisiti di residenza necessari per fruire degli assegni devono essere posseduti dai genitori, non già dal figlio.
paragrafo 8
11/12 Nella sentenza 13 novembre 1974 (causa 39-74; Racc. 1974, pag. 1251), la Corte ha affermato che «una legislazione nazionale che preveda a favore delle persone cui si riferisce il regolamento n. 3 un diritto soggettivo a riscuotere gli assegni per i minorati, rientra nell'ambito della previdenza sociale, disciplinata dall'art. 51 del trattato e dalle sue norme d'attuazione». Dato che il regolamento n. 3 è stato sostituito dal regolamento del Consiglio n. 1408/71, la stessa interpretazione vale per le disposizioni di quest'ultimo regolamento, in quanto determinino la sua sfera di applicazione sostanziale.
paragrafo 12
16/17 Da quest'ultima definizione, combinata con l'art. 2, n. 1, si desume che, per quanto riguarda l'applicazione sostanziale del regolamento e in mancanza di una disposizione particolare in senso contrario, i membri della famiglia di un lavoratore devono essere ammessi a fruire delle leggi dello Stato in cui risiedono alle stesse condizioni dei cittadini di questo Stato. Per quanto riguarda quindi il godimento dei diritti attribuiti da una legge nazionale relativa agli assegni per minorati, né il lavoratore stesso né i membri della sua famiglia possono essere svantaggiati rispetto ai cittadini dello Stato in cui risiedono, per il solo fatto di non possedere la cittadinanza di questo.
punto 1
Con sentenza 13 gennaio 1975, pervenuta in cancelleria il 27 seguente, il Tribunal du travail di Nivelles ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni vertenti sull'interpretazione dei regolamenti relativi alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità ed all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti ed alle loro famiglie che si spostano nell'ambito della Comunità, con riferimento alla legge belga 27 giugno 1969, relativa all'attribuzione di assegni ai minorati.
punto 7
Con le due prime questioni si chiede in sostanza se il regime degli assegni contemplati dalla legge belga 27 giugno 1969, in quanto essi riguardano i figli minorati di lavoratori dipendenti, ricada sotto l'art. 12 del regolamento 15 ottobre 1968, n. 1612 (relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità) o sotto il regolamento 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti ed alla loro famiglia che si spostano nell'ambito della Comunità.
punto 8
Con la terza questione si chiede, per il caso di soluzione affermativa di una delle due prime questioni, se i minori che fruiscono degli assegni per il fatto che il loro dante causa, al momento dell'applicazione del regime, possedeva i requisiti prescritti, continuino a fruirne, una volta usciti dallo stato di minorità, anche se non possiedono personalmente i requisiti di residenza prescritti sino a quel momento per il loro dante causa.
punto 9
È opportuno affrontare le questioni esaminando i problemi d'interpretazione relativi al regolamento n. 1408/71 sullo sfondo degli artt. 2, 7 e 51 del trattato, che ne costituiscono il fondamento.
punto 10
Benché nell'ambito dell'art. 177 non possa applicare la norma comunitaria ad una determinata fattispecie, e quindi non possa qualificare una legge interna rispetto a tale norma, la Corte è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale elementi d'interpretazione del diritto comunitario, che potranno guidarlo nella valutazione degli effetti di detta legge.
punto 13
Ai sensi del quinto considerando della sua motivazione, le disposizioni del regolamento n. 1408/71 «s'inseriscono nel quadro della libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri e devono perciò contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e condizioni di lavoro, garantendo all'interno della Comunità, da un lato, a tutti i cittadini degli Stati membri la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali e, dall'altro, ai lavoratori e ai loro rispettivi aventi diritto il beneficio delle prestazioni di sicurezza sociale, qualunque sia il luogo di occupazione o di residenza.»
punto 14
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione personale del regolamento n. 1408/71, l'art. 2, n. 1 stabilisce che detto regolamento si applica «ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri … nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».
punto 15
L'art. 3, n. 1, il quale sancisce il principio fondamentale della parità di trattamento, stabilisce che «le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.»
punto 18
La nozione di membro della famiglia di un lavoratore comprende incontestabilmente, come il giudice proponente riconosce nella sentenza di rinvio, il minore a carico dei genitori.
punto 19
Per quanto riguarda più in particolare il caso di un minorato che possieda già durante la sua minore età i requisiti occorrenti per fruire, in quanto membro della famiglia di un lavoratore, degli assegni per minorati, la parità di trattamento in forza dell'art. 3 del regolamento n. 1408/71 non può aver termine alla fine della minore età, qualora l'interessato, a causa della sua menomazione, non possa divenire lui stesso un lavoratore ai sensi del regolamento.
punto 20
In caso diverso infatti il lavoratore, desiderando garantire al figlio la conservazione degli assegni resi necessari dalla sua menomazione, sarebbe indotto a non rimanere nello Stato membro in cui si è stabilito ed ha trovato lavoro, il che sarebbe in contrasto con lo scopo perseguito dal principio della libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità, tenuto conto, fra l'altro, del diritto attribuito in forza di questo principio al lavoratore ed ai membri della sua famiglia di restare nel territorio di uno Stato membro nel quale il lavoratore ha occupato un posto, alle condizioni poste dal regolamento della Commissione 29 giugno 1970 n. 1251 (GU L 142 del 30. 6. 1970, pag. 24).
punto 21
Posto che il regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso sopra indicato, appare superfluo accertare se a conclusioni analoghe si possa giungere esaminando il regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità.

SENTENZA › Sulle spese

paragrafo 1
22/23 Le spese sostenute dallo Stato belga, dal Governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Il presente procedimento, nei confronti delle parti nella causa principale, ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, statuendo sulle questioni sottopostele dal Tribunal du travail di Nivelles, con sentenza 13 gennaio 1975, afferma per diritto: Le disposizioni del regolamento n. 1408/71 vanno interpretate nel senso che: a) esse comprendono un regime legislativo nazionale che contempli il diritto, legalmente tutelato, agli assegni per minorati; b) nell'applicare detto regime, il figlio minorato di un lavoratore non può essere svantaggiato rispetto ai cittadini dello Stato di residenza, per il solo fatto di non possedere la cittadinanza di questo; c) nel caso di un minorato che possieda già durante la sua minor età i requisiti occorrenti per fruire, in quanto membro della famiglia di un lavoratore, degli assegni per minorati, la parità di trattamento non può aver termine alla fine della minore età, qualora l'interessato, a causa della sua menomazione, non possa divernire lui stesso un lavoratore ai sensi del regolamento.

Firme

R. Lecourt J. Mertens de Wilmars A. J. Mackenzie Stuart A. M. Donner R. Monaco P. Pescatore H. Kutscher M. Sørensen A. O'Keeffe Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 giugno 1975. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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