diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1608 del 08/03/1984 (Rv. 433689 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - ULTERIORE FATTO RIDUTTIVO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO GIÀ OLTRE IL LIMITE PENSIONABILE PRIMA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - SENTENZA N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - APPLICABILITÀ NEI GIUDIZI IN CORSO.*
Stato
decisa il 1984-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433689-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - ULTERIORE FATTO RIDUTTIVO DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO GIÀ OLTRE IL LIMITE PENSIONABILE PRIMA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - SENTENZA N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - APPLICABILITÀ NEI GIUDIZI IN CORSO.*

La declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza n. 163 del 1983) dell'art. 10 del R.d.l. n. 636 del 1939, nella parte in cui non prevede che si consideri invalido anche l'assicurato che, avendo una capacità di guadagno già ridotta al di sotto del limite minimo di legge nel momento della Costituzione del rapporto assicurativo, ne subisca un'ulteriore riduzione nel corso di questo, espunge dall'ordinamento tale disposizione prescindendo dalla effettiva misura di detto minimo, sia cioè questa della metà, ai sensi del citato art. 10 come già modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 6 luglio 1971, quando applicabile, o dei due terzi, secondo il testo introdotto con l'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160, ed in tal senso costituisce fonte di jus superveniens applicabile, anche d'ufficio ed anche in Sede di legittimità, a rapporti che, sebbene anteriormente sorti, non siano stati ancora definiti. (V 7182/83, mass n 431789; (V 5091/81, mass n 415875; (V 46/75, mass n 373875).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)