Sez. L, Sentenza n. 5091 del 12/09/1981 (Rv. 415875 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE - DICHIARAZIONI DI INCOSTITUZIONALITÀ - INTERPRETAZIONE - RIFERIMENTO AL DISPOSITIVO - CARATTERE ESCLUSIVO - RIFERIMENTO ALLA MOTIVAZIONE - DIVIETO - SENTENZE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DA PARTE DELLA MEDESIMA CORTE COSTITUZIONALE - CARATTERE VINCOLANTE - FATTISPECIE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE - DICHIARAZIONI DI INCOSTITUZIONALITÀ - INTERPRETAZIONE - RIFERIMENTO AL DISPOSITIVO - CARATTERE ESCLUSIVO - RIFERIMENTO ALLA MOTIVAZIONE - DIVIETO - SENTENZE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DA PARTE DELLA MEDESIMA CORTE COSTITUZIONALE - CARATTERE VINCOLANTE - FATTISPECIE.*
Le dichiarazioni di incostituzionalità, essendo destinate ad operare erga omnes e dovendo essere pubblicate nel solo dispositivo (ai sensi degli artt. 136 cost. E 30 della legge 11 marzo 1953 n. 870), vanno individuate unicamente alla stregua delle statuizioni formalmente riportate nel dispositivo, senza alcun riferimento alle enunciazioni contenute nella motivazione, ma la Corte costituzionale (e non l'interprete o il giudice ordinario) può stabilire e specificare eventuali limitazioni o restrizioni alla portata della decisione adottata, con Obbligo, in tal caso, per il giudice ordinario, di adeguarsi a questo particolare tipo di interpretazione autentica. (alla stregua di siffatto principio, il S.C. ha ritenuto corretta la decisione del giudice del merito, secondo cui la portata della pronunzia n. 116 del 1969, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui consentiva il decorrere dei termini di prescrizione anche nei casi in cui la malattia professionale non si fosse immediatamente manifestata in tutta la sua gravità, deve essere intesa tenendo conto delle precisazioni contenute nelle sentenze della Corte costituzionale n. 80 del 1971 e n. 33 del 1974). (V. 159/75, mass. N. 373336).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)