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Sez. 1, Sentenza n. 821 del 07/02/1979 (Rv. 396994 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - INTERESSI - MORATORI - SULLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI DECADENZA DAI BENEFICI FISCALI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1979-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396994-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - INTERESSI - MORATORI - SULLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI DECADENZA DAI BENEFICI FISCALI - DECORRENZA.*

Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo d'imposta di registro, a seguito della decadenza dalle agevolazioni concesse all'atto della registrazione, decorrono dal momento in cui, ove non fosse stata domandata dal contribuente l'agevolazione dalla quale per fatto proprio e decaduto, si sarebbe dovuta pagare l'imposta nel suo normale ammontare (o dal momento dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961 n 29, se successivo alla data della registrazione). (Conf 2294/78, mass n 391688; (Conf 4330/76, mass n 383036; (Conf 2444/76, mass n 381222).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)