Sez. 1, Sentenza n. 4330 del 19/11/1976 (Rv. 383036 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - INTERESSI - INTERESSI DI MORA SULL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - DECORRENZA - RAPPORTI ANTERIORI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 29 DEL 1961.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - INTERESSI - INTERESSI DI MORA SULL'IMPOSTA COMPLEMENTARE - DECORRENZA - RAPPORTI ANTERIORI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 29 DEL 1961.*
Gli interessi di mora, previsti dalle leggi 26 gennaio 1961 n 29 e 28 marzo 1962 n 147, sono dovuti sull'imposta complementare di registro, con decorrenza dall'entrata in vigore della prima delle predette leggi, anche con riguardo a rapporti tributari sorti anteriormente a quella data. Cio non comporta attribuzione di effetti retroattivi a norme di legge, giacche l'Obbligo in questione si ricollega ad un comportamento omissivo imputabile al contribuente, che, in quanto persistente all'entrata in vigore della nuova disciplina, ricade da tale momento sotto la regolamentazione della disciplina medesima, secondo i principi generali che regolano la successione delle leggi nel tempo. (V 1320/75, mass n 374840; (V 1397/73, mass n 364075; (V 2273/70, mass n 348453).*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)