Sez. U, Sentenza n. 977 del 30/03/1968 (Rv. 332366 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ANNO 1965 - DECORRENZA - 4 AGOSTO 1965.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ANNO 1965 - DECORRENZA - 4 AGOSTO 1965.*
La legge 14 luglio 1965, n 818, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, non puo essere interpretata retroattivamente; per l'anno 1965 il periodo feriale ebbe, quindi, inizio dal giorno 4 agosto 1965, data di entrata in vigore della legge. (V 170'67; 74'67; 2817'66; 1871'66; 1869'66).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)