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Sez. U, Sentenza n. 977 del 30/03/1968 (Rv. 332366 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ANNO 1965 - DECORRENZA - 4 AGOSTO 1965.*
Stato
decisa il 1968-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332366-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ANNO 1965 - DECORRENZA - 4 AGOSTO 1965.*

La legge 14 luglio 1965, n 818, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, non puo essere interpretata retroattivamente; per l'anno 1965 il periodo feriale ebbe, quindi, inizio dal giorno 4 agosto 1965, data di entrata in vigore della legge. (V 170'67; 74'67; 2817'66; 1871'66; 1869'66).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)