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Sez. 2, Sentenza n. 14005 del 05/04/2006 Cc. (dep. 20/04/2006) Rv. 234139 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Reato di abusiva attività finanziaria di cui all'art. 132 D.Lgs. n. 385 del 1993 - Condotte concorsuali - Individuazione.
Stato
decisa il 2006-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234139-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Le attività di gestione dei conti correnti dai quali i finanziamenti possono essere tratti o sui quali possono rientrare le quote restituite dai clienti, ove dette attività siano complementari alle erogazioni originarie dei finanziamenti in quanto dirette a completare le operazioni relative ai finanziamenti stessi e ad assicurare il profitto delle operazioni, costituiscono forme di partecipazione concorsuale al reato di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all'art. 132 D.Lgs. n. 385 del 1993, la cui condotta tipica si sostanzia nella concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella prestazione di servizi a pagamento, nell'intermediazione in cambi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/09/1993 num. 385 art. 132

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)