Sez. 2, Sentenza n. 5285 del 02/10/1997 Cc. (dep. 08/01/1998) Rv. 209597 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo di attività finanziaria - Requisiti di organizzazione e professionalità della condotta - Necessità - Ragioni - Mera concessione di prestiti ad usura - Sufficienza ai fini della configurabilità del reato - Esclusione.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Affinché possa configurarsi il reato di abusiva attività finanziaria di cui all'art. 132 D.L.G. 1 settembre 1993 n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è indispensabile che l'agente ponga in essere una delle condotte indicate dall'art. 106 del medesimo decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi a pagamento, intermediazione in cambi, tutte meglio specificate nel D.M. Tes. 6 luglio 1994) inserendosi abusivamente nel libero mercato (così sottraendosi ai controlli di affidabilità e stabilità) ed operando indiscriminatamente fra il pubblico. Ciò comporta che è necessario che la predetta attività sia professionalmente organizzata con modalità e strumenti tali da prevedere e consentire la concessione sistematica di un numero indeterminato di mutui e finanziamenti, rivolgendosi ad un numero di persone potenzialmente vasto e realizzandosi così quella latitudine di gestione tale da farla trasmigrare dal settore privato a quello pubblico e ricondurla, quindi, nell'ambito di operatività della legge bancaria. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento del giudice di merito il quale, in presenza di accertata concessione di prestiti a tasso d'usura ma in mancanza di elementi dimostrativi del livello di diffusione dell'attività di erogazione di mutui da parte dell'imputato, aveva respinto l'impostazione accusatoria rilevando l'inammissibilità di un'interpretazione della norma "de qua" che ricolleghi necessariamente il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria al prestito di denaro ad usura)
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132, Cod. Pen. art. 644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)