diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 5118 del 12/02/1999 Ud. (dep. 21/04/1999) Rv. 213674 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Reato di abusiva attività finanziaria di cui all'art. 132 del D.L.G. 1 settembre 1993, n. 385 - Elementi costitutivi - Individuazione.
Stato
decisa il 1999-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213674-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Per la configurazione del reato di abusiva attività finanziaria, di cui all'art. 132 d. lgs. 1.ò settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è indispensabile che l'agente - anche singolo professionista, al di fuori di una struttura societaria (art. 121 del t.u. n. 385/1993) - ponga in essere una delle condotte indicate nell'art. 106 del medesimo decreto (concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi a pagamento, intermediazione in cambi) inserendosi nel libero mercato e sottraendosi, in tal modo, ai controlli di legge. Non è necessario, peraltro, che tali servizi siano resi al "pubblico" inteso in senso di comunità indifferenziata dei destinatari, essendo sufficiente che vengano rivolti anche a una ristretta cerchia di soggetti, e senza che rilevi, altresì, la destinazione da costoro data al denaro. (Nella specie trattavasi di attività di "cambista" presso una casa da giuoco, il quale erogava prestiti ai frequentatori della medesima casa "scontando" assegni bancari).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 121, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)