Sez. L, Sentenza n. 20818 del 11/09/2013 (Rv. 627946 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Società a capitale misto - Per la gestione e la fornitura di servizi agli enti locali - Contributi - Esonero dal pagamento - Esclusione - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In tema di contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali (nella specie, una società per la gestione e la fornitura di servizi agli enti locali in materia di fornitura di acqua, gas ed elettricità) sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l'esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione - pur maggioritaria, ma non totalitaria - da parte dell'ente pubblico.
Riferimenti normativi: Legge 12/07/1988 num. 270 art. 4, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 35 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 3, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 113 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)