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Sez. L, Sentenza n. 3913 del 12/06/1986 (Rv. 446750 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA RICHIESTA - RICONOSCIMENTO DI QUALIFICA INTERMEDIA TRA QUELLO ATTRIBUITO E QUELLO RICHIESTO - VIZIO DI ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446750-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA RICHIESTA - RICONOSCIMENTO DI QUALIFICA INTERMEDIA TRA QUELLO ATTRIBUITO E QUELLO RICHIESTO - VIZIO DI ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*

Il giudice del merito, il quale non possa riconoscere al lavoratore la qualifica da lui richiesta, ha l'Obbligo di accertare se non ricorrano i presupposti per il riconoscimento di una qualifica intermedia fra quella pretesa e quella al lavoratore attribuita dal datore di lavoro, non essendo configurabile il vizio di ultrapetizione in caso di accoglimento di una domanda che, pur non espressamente formulata, può, però, ritenersi implicitamente contenuta nella domanda dedotta in giudizio. (nella specie, la suprema Corte ha rilevato che i giudici del merito, avendo negato il riconoscimento della qualifica di redattore ai sensi dell'art. 1 del contratto nazionale di lavoro giornalistico, avrebbero dovuto esaminare la questione della riconoscibilità o meno della qualifica di collaboratore fisso, prevista dall'art. 2 della stessa disciplina collettiva). (V 4539/83, mass n 429410; (V 2448/76, mass n 381229).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)