Sez. L, Sentenza n. 4539 del 06/07/1983 (Rv. 429410 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DOMANDA IN CORSO DI CAUSA ED ACCERTAMENTO DI UNA QUALIFICA INFERIORE A QUELLA ORIGINARIAMENTE RICHIESTA, MA SUPERIORE A QUELLA RICONOSCIUTA DAL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DOMANDA IN CORSO DI CAUSA ED ACCERTAMENTO DI UNA QUALIFICA INFERIORE A QUELLA ORIGINARIAMENTE RICHIESTA, MA SUPERIORE A QUELLA RICONOSCIUTA DAL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ.*
Poiché la domanda del lavoratore, intesa a rivendicare una maggiore qualifica in relazione alle mansioni esplicate, include implicitamente la richiesta ulteriore e graduata di una qualifica diversa e inferiore rispetto a quella specificamente postulata, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro, ne consegue che come il giudice ha il potere, in accoglimento (parziale) della domanda del lavoratore di inquadrare le mansioni medesime nella qualifica di spettanza, anche se inferiore a quella pretesa, così non costituisce domanda nuova la richiesta del lavoratore, in corso di causa, di una qualifica inferiore a quella originariamente pretesa. (V 6082/81, mass n 416870; (V 3997/81, mass n 414655; (V 6007/78, mass n 395829).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)