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Sez. L, Sentenza n. 561 del 30/01/1989 (Rv. 461661 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI SOPPRESSI EX LEGGE N. 1404 DEL 1956 - FORMAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DI UN ELENCO DELLE POSIZIONI DEBITORIE - PROPONIBILITÀ E PROSEGUIBILITÀ DELLE DOMANDE GIUDIZIALI DEI CREDITORI - PERSISTENZA - PRINCIPI RELATIVI AL FALLIMENTO ED ALLE PROCEDURE CONCORSUALI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461661-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI SOPPRESSI EX LEGGE N. 1404 DEL 1956 - FORMAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA DI UN ELENCO DELLE POSIZIONI DEBITORIE - PROPONIBILITÀ E PROSEGUIBILITÀ DELLE DOMANDE GIUDIZIALI DEI CREDITORI - PERSISTENZA - PRINCIPI RELATIVI AL FALLIMENTO ED ALLE PROCEDURE CONCORSUALI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Con riguardo alla liquidazione degli enti di diritto pubblico soppressi, secondo la disciplina della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, le Disposizioni degli artt. 8 e 9 della legge medesima, (contemplanti la formazione in via amministrativa di un elenco delle posizioni debitorie, previa istanza dei creditori interessati) non interferiscono sulla proponibilità e proseguibilità in Sede giudiziaria delle domande con le quali i creditori stessi chiedano il riconoscimento ed il pagamento delle loro spettanze, atteso che gli indicati adempimenti si inseriscono in una procedura amministrativa, tendenzialmente rivolta al sollecito ed integrale soddisfacimento delle pendenze dell'ente soppresso, cui non sono estensibili i principi che regolano il fallimento e le altre procedure concorsuali, ivi compreso il divieto di azioni individuali dei creditori, salva restando l'operatività di questi principi, quando, in presenza di situazioni deficitarie di quegli enti, si apra la liquidazione coatta amministrativa. (V 4010/86, mass n 446836; (V 3918/86, mass n 446750; (Conf 4070/84, mass n 436032).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 202 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 202 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 203 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 203 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 8 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)