diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4044 del 09/12/1986 Cc. (dep. 20/01/1987) Rv. 174878 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI DISPOSTI IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - EVIDENZA DELL'INSUSSISTENZA DI RAGIONI OSTATIVE - SIGNIFICATO - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174878-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI DISPOSTI IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - EVIDENZA DELL'INSUSSISTENZA DI RAGIONI OSTATIVE - SIGNIFICATO - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO - LIMITI.*

Nell'ipotesi di mandato di cattura obbligatorio, ai fini della adozione della misura sostitutiva della custodia cautelare, la espressione relativa alla evidente insussistenza delle ragioni indicate nel secondo comma dell'art. 254 cod. proc. pen. non autorizza il giudice a prendere soltanto atto della contestazione di un reato, per il quale la cattura è obbligatoria e ad adottare formule generiche o di stile, poiché l'astratto titolo del reato contestato non rientra tra le ragioni ostative indicate dalla legge, le quali debbono essere sempre valutate attraverso specifici riferimenti al caso concreto. La cattura obbligatoria ha soltanto un effetto riflesso sulla motivazione, per la quale non è richiesta una analitica dimostrazione dell'esistenza dei singoli elementi ostativi, essendo sufficiente l'accertamento che di quelle ragioni non è palese la insussistenza. (V mass n 167233; (Conf mass n 169565).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)