Sez. 1, Sentenza n. 1478 del 07/05/1985 Ud. (dep. 30/05/1985) Rv. 169565 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURA DISPOSTA IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - EVIDENZA DELL'INSUSSISTENZA DI RAGIONI OSTATIVE - NECESSITÀ - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO - LIMITI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURA DISPOSTA IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - EVIDENZA DELL'INSUSSISTENZA DI RAGIONI OSTATIVE - NECESSITÀ - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO - LIMITI.*
Nell'ipotesi di mandato di cattura obbligatorio, ai fini della adozione della misura sostitutiva della custodia cautelare, la insussistenza delle ragioni ostative deve essere evidente. Ne deriva che il giudice non è tenuto a dare una analitica dimostrazione della sussistenza dei singoli elementi ostativi. (V mass n 167233).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)