Sez. 2, Sentenza n. 3791 del 20/11/1984 Cc. (dep. 28/12/1984) Rv. 167233 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - VERIFICA DEGLI ELEMENTI INDICATI NELL'ART. 254, COMMA SECONDO, COD. PROC. PEN. ANCHE IN CASO DI FACOLTATIVITÀ DEL MANDATO DI CATTURA - NECESSITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - VERIFICA DEGLI ELEMENTI INDICATI NELL'ART. 254, COMMA SECONDO, COD. PROC. PEN. ANCHE IN CASO DI FACOLTATIVITÀ DEL MANDATO DI CATTURA - NECESSITÀ.*
Prima di attenuare la carcerazione cautelare mediante gli arresti domiciliari il giudice deve verificare, anche quando il mandato o l'ordine di cattura è facoltativo, gli elementi indicati nel secondo comma dell'art. 254 cod. proc. pen. (pericolo di fuga, esigenze inerenti all'acquisizione della prova, pericolosità dell'imputato in relazione alle esigenze della collettività) che trovano sempre applicazione in quanto costituiscono i criteri generali per la concessione delle misure alternative. Accertata la Mancanza di ragioni impeditive, il giudice potrà tenere conto di altri motivi che possano giustificare la cessazione della custodia in carcere, fra cui le particolari condizioni del reo, la non obbligatorietà del mandato di cattura, il tempo trascorso in carcere in relazione alla prevedibile entità della pena irrogabile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)