Sez. 6, Sentenza n. 9092 del 04/05/1995 Ud. (dep. 25/08/1995) Rv. 202316 - 01
Giudice - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento | Violazione delle relative norme - Nullità - Esclusione - Rimedio esperibile.
Giudice - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento
La violazione dell'art. 34 cod. proc. pen. (che prevede ipotesi di incompatibilità del Giudice determinata da atti compiuti nel procedimento) non dà luogo ad alcuna nullità, non essendo questa in alcun modo prevista in maniera specifica. Nè tale nullità può farsi discendere dal disposto di cui all'art. 178 lett. a) cod. proc. pen.: infatti l'incompatibilità a far parte del collegio giudicante non configura difetto di capacità del giudice poiché non incide su di essa, ma costituisce solo motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito. Invero il difetto di capacità del giudice va inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tale funzione in un determinato procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)