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Sez. 2, Sentenza n. 10255 del 13/12/2001 Ud. (dep. 05/03/2003) Rv. 223916 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAPACITÀ | Avvicendamento di gip nelle emanazione di decreti di autorizzazione e di proroga nell'ambito di un'unica operazione di intercettazione - Violazione del principio del giudice naturale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2001-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223916-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAPACITÀ

In tema di intercettazioni telefoniche, la circostanza che nell'ambito di un'unica operazione di intercettazione si avvicendino diversi magistrati dell'ufficio del Gip nell'emanazione dei decreti di autorizzazione e di proroga non viola il principio del giudice naturale (art.25 Cost.), il quale si riferisce all'ufficio precostituito per legge e non al singolo magistrato, né attiene alla capacità del giudice - che ove si configuri come difetto di capacità generica all'esercizio del potere giurisdizionale integra, ex art.178 lett. a), cod. proc. pen., una nullità di ordine generale assoluta ed insanabile - in quanto su di essa non incidono le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici e alle sezioni nonché quelle inerenti all'assegnazione dei processi, come espressamente statuito dall'art.33, comma 2, cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)