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Sez. 6, Sentenza n. 6044 del 22/04/1999 Ud. (dep. 13/05/1999) Rv. 214065 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Violazione delle relative norme - Nullità - Esclusione - Rimedio esperibile.
Stato
decisa il 1999-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214065-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO

L'incompatibilità ex articolo 34, secondo comma, cod. proc. pen. non attiene alla capacità del giudice, intesa quale capacità ad esercitare la funzione giudiziaria, in difetto della quale e soltanto per tale causa, opera utilmente la nullità assoluta di cui all'articolo 178 lett.a) cod. proc. pen. Ed invero il difetto di capacità del giudice va inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tale funzione in un determinato procedimento. Ne consegue che, non incidendo sui requisiti della capacità, la incompatibilità ex articolo 34 cod.proc.pen., non determina, comunque, la nullità del provvedimento ex articoli 178 e 179 cod. proc. pen., ma costituisce soltanto motivo di possibile astensione, ovvero di ricusazione dello stesso giudice, da far tempestivamente valere con la procedura di rito ex articolo 37 e seguenti cod. proc pen. (Nella specie, peraltro, la Corte ha ritenuto che non potesse neppure invocarsi il principio espresso nella sentenza della Corte Costituzionale n. 371 del 1996, volto ad impedire che uno stesso giudice valuti più volte - in sentenza - in successivi processi la responsabilità penale di una persona in relazione al medesimo reato, in quanto l'incompatibilità del giudice non può essere estesa a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei confronti dei concorrenti nel reato, ma deve essere circoscritta solo a quei casi in cui, con la sentenza che definisce il procedimento a carico di uno o più imputati, siano state apprezzabilmente operate valutazioni, anche se in via incidentale, purché di contenuto univoco e rilevante, in ordine alla responsabilità penale di un terzo concorrente nel medesimo reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)