Sez. 5, Sentenza n. 394 del 05/03/1971 Ud. (dep. 20/04/1971) Rv. 117640 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI D'IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - IN GENERE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI D'IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - IN GENERE.*
Per il principio della tassativita delle impugnazioni, non e ricorribile il provvedimento (ordinanza o sentenza) con cui il giudice dello appello, sulla premessa che il fatto ritenuto in sentenza e diverso da quello contestato, cioe manchi la necessaria correlazione fra imputazione e sentenza, annulla la sentenza di primo grado e dispone la trasmissione degli Atti al PM. (Conf 114863, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)