Sez. 4, Sentenza n. 773 del 28/02/1970 Ud. (dep. 02/07/1970) Rv. 114863 - 01
SENTENZA PENALE -RELAZIONE TRA SENTENZA ED ACCUSA CONTESTATA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - GRADO DI APPELLO -RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
SENTENZA PENALE -RELAZIONE TRA SENTENZA ED ACCUSA CONTESTATA - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL PM - GRADO DI APPELLO -RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Non e ricorribile per Cassazione, per il principio della tassativita delle impugnazioni, il provvedimento (ordinanza o sentenza) con cui ai sensi dell'ultimo comma dell'art 477 cod proc pen il giudice dello appello, sulla premessa che il fatto ritenuto in sentenza e diverso da quello contestato, annulla la sentenza di primo grado e dispone la trasmissione degli Atti al PM. (Conf 107154, anno 1968 V 111109, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)