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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24672 del 11/08/2022 (Rv. 665817 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Decisione della Corte di cassazione - Errore sulla ritualità della costituzione del controricorrente - Notifica presso la cancelleria della Corte nonostante l’indicazione in ricorso della PEC del difensore del ricorrente – Vizio revocatorio – Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665817-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

In tema di revocazione delle decisioni della S.C., non rappresenta un vizio riconducibile al combinato disposto degli artt. 391 bis e 395, n. 4), c.p.c. la prospettazione di una errata

valutazione in ordine alla ritualità della costituzione del controricorrente, per non avere la Corte rilevato che quest'ultimo aveva proceduto alla notifica del controricorso presso la cancelleria, sebbene il ricorso per cassazione contenesse l'indicazione della PEC del difensore del ricorrente, poiché l'errore, ove sussistente, non costituirebbe un errore di fatto, ma un errore di giudizio, conseguente a una errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali.

Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, Cod. Proc. Civ. art. 396 lett. 4)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)