Sez. 2, Sentenza n. 4626 del 08/08/1979 (Rv. 401152 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - CONTRATTO ALEATORIO - NOZIONE - POSSIBILITA DI CIASCUNA DELLE PARTI DI VALUTARE IL PROPRIO RISPETTIVO SACRIFICIO E VANTAGGIO - CONTRATTO ALEATORIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - CONTRATTO ALEATORIO - NOZIONE - POSSIBILITA DI CIASCUNA DELLE PARTI DI VALUTARE IL PROPRIO RISPETTIVO SACRIFICIO E VANTAGGIO - CONTRATTO ALEATORIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Un contratto puo qualificarsi aleatorio quando l'alea lo caratterizza nella sua interezza fin dalla formazione, per modo che, in relazione al rischio cui si espongono i contraenti, divenga incerto, per uno di essi o per tutti, il vantaggio economico perseguito. Pertanto, non ricorre il contratto aleatorio nel caso in cui ciascuna delle parti, all'atto del perfezionamento del negozio, abbia avuto la possibilita di valutare il proprio rispettivo sacrificio e vantaggio. (Conf 1003/70, mass n 346512).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448, Cod. Civ. art. 1469
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)