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Sez. 2, Sentenza n. 1913 del 09/03/1985 (Rv. 439825 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - ALEA NORMALE - INFRAZIONE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439825-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - ALEA NORMALE - INFRAZIONE - INCLUSIONE.*

L'alea normale di un contratto che, a norma del secondo comma dell'art. 1467 cod. civ., non legittima la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, comprende anche le oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle prevedibili fluttuazioni del mercato (quale il deterioramento dei prezzi determinato dal fenomeno dell'inflazione monetaria), non essendo assimilabile a quello elemento intrinseco che definisce ed individua i cosiddetti contratti aleatori. (V 4114/84, mass n 436064; (V 4626/79, mass n 401152).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1469

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)