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Sez. 4, Sentenza n. 29978 del 05/06/2003 Ud. (dep. 17/07/2003) Rv. 225773 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Domanda di oblazione successiva alla scadenza del termine ex art. 557 cod. proc. pen. - Entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000 - Ammissibilità dell'oblazione.
Stato
decisa il 2003-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225773-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE

È ammissibile la domanda di oblazione, ex art. 162 bis cod. pen., anche se proposta successivamente alla presentazione della opposizione a decreto penale, nell'ipotesi in cui tale domanda non avrebbe potuto essere tempestivamente proposta, poiché non era ancora entrato in vigore il D.Lgs. n. 274 del 2000 il quale, all'art. 52 comma secondo, lett. c), dispone che i reati, precedentemente puniti con la pena della reclusione o dell'arresto congiuntamente a quella della multa o dell'ammenda, siano puniti alternativamente con la pena pecuniaria o con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità. (Con riferimento alla fattispecie, in tema di guida in stato di ebbrezza, la Corte ha precisato che tale interpretazione tiene conto del carattere sostanziale della norma principale, l'art. 162 bis, e dunque della regola della retroattività in ossequio al principio del "favor rei"). (In termini, Sez. 4. 13.5.2003 n. 749 non mass.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Cod. Pen. art. 162 lett. B, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 557 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 557 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)