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Sez. 4, Sentenza n. 39196 del 20/06/2003 Ud. (dep. 17/10/2003) Rv. 226115 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - OBLAZIONE | Guida in stato di ebbrezza - Reato punito con l'ammenda ovvero con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità - Parificazione con reato punito con pene alternative - Oblazione facoltativa - Applicabilità.
Stato
decisa il 2003-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226115-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - OBLAZIONE

L'oblazione facoltativa prevista dall'art. 162-bis cod. pen. è applicabile anche alle contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace e sanzionate con l'ammenda ovvero con la permanenza domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di sanzioni "paradetentive" considerate dall'art. 58 comma 1 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ad ogni effetto giuridico, come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, con conseguente parificazione ai reati puniti con pena alternativa, pecuniaria o detentiva (nella specie, si trattava della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 comma 2 cod. strad.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 com. 2 lett. Q CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 53, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)